(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Puglia n. 8 del
                          15 gennaio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Proroga dei termini
    1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n.
26,  come modificato dall'Art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000,
n.  8,  per  la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati,
nonche'  per  la denuncia dei pozzi ai sensi dell'Art. 10 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' prorogato al 30 giugno 2001.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 15 gennaio 2001
                                FITTO