(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 3 del
                          20 gennaio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n.
11,  e  successive modificazioni ed integrazioni, la giunta regionale
e'  autorizzata  ad  esercitare  provvisoriamente,  fino a quando sia
approvato  con  legge,  e  comunque non oltre il 28 febbraio 2001, il
bilancio   della  Regione  per  l'anno  2001  secondo  gli  stati  di
previsione   dell'entrata   e  della  spesa,  le  eventuali  note  di
variazione  con  le disposizioni e le modalita' previste nel relativo
disegno di legge, presentati al consiglio regionale.
    2. Negli impegni di spesa la giunta regionale non puo' superare i
due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli
stati di previsione della spesa.
    3.  Il  limite  di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di
spese  obbligatorie  e  tassativamente  regolate  dalla  legge  e non
suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale
deroga  e'  da  intendersi  riferita  a  tutti i casi in cui le norme
vigenti  dispongono  in  ordine  all'entita'  ed  alla scadenza delle
erogazioni.
    4. Sul capitolo 03149 e' autorizzata l'assunzione di impegni sino
al  limite  dello  stanziamento  previsto  per lo stesso capitolo nel
bilancio di cui al comma 1.