(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 3 del 20 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, la giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 2001, il bilancio della Regione per l'anno 2001 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalita' previste nel relativo disegno di legge, presentati al consiglio regionale. 2. Negli impegni di spesa la giunta regionale non puo' superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa. 3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga e' da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entita' ed alla scadenza delle erogazioni. 4. Sul capitolo 03149 e' autorizzata l'assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per lo stesso capitolo nel bilancio di cui al comma 1.