(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria parti I, II (serie generale) n. 67 del 27 dicembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Atti soggetti a pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione 1. Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione: a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni; b) le leggi e i regolamenti regionali; c) i testi unici e i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; d) il piano regionale di sviluppo, il piano urbanistico territoriale e gli altri strumenti di programmazione e di pianificazione regionale di carattere strategico che interessano l'intero territorio della regione; e) le deliberazioni del consiglio regionale, escluse quelle interne; f) i decreti e le ordinanze del presidente della giunta regionale o degli assessori delegati; g) la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; h) le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; i) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione, nonche' le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimita' di leggi regionali; j) gli annunzi, gli avvisi, i bandi di gara e di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici, la cui pubblicazione e' disposta da leggi statali o regionali o richiesta dagli enti interessati; k) gli atti degli enti locali e di enti pubblici o di altri enti ed organi, la cui pubblicazione e' prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione; l) le decisioni di annullamento e quelle che contengono prescrizioni adottate dalla commissione regionale di controllo sugli atti della Regione e dal comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali; m) l'elenco delle proposte di atti legislativi, regolamentari e amministrativi presentati al Consiglio regionale, nonche' il testo degli atti per i quali e' richiesta la partecipazione, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7. 2. Nel Bollettino ufficiale della Regione sono pubblicate le deliberazioni della giunta regionale, le direttive, le circolari, i comunicati, gli avvisi, le determinazioni dirigenziali e tutti gli altri atti della Regione di cui e' disposta la pubblicazione. 3. Al fine di favorire l'informazione, nel Bollettino ufficiale della Regione sono pubblicate le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione. 4. Possono essere pubblicati, a richiesta di amministrazioni o enti interessati, atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non e' prescritta da leggi o regolamenti.