(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria parti I, II (serie generale) n. 67 del 27 dicembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 58, ultimo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati per il primo trimestre dell'anno finanziario 2001 l'accertamento e la riscossione delle entrate nonche' l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2000, limitatamente, per quanto concerne le spese ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia e' cessata con il 31 dicembre 2000. 2. Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 2001 le autorizzazioni di cui al comma 1, sono accordate sulle previsioni di tale bilancio. 3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2001, ai sensi dell'art. 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la gestione dei relativi stanziamenti e' autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 127 della Costituzione e dell'Art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 20 dicembre 2000 LORENZETTI