(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Calabria n. 10 del 2 febbraio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e obiettivi
    1.  La  Regione  Calabria, in applicazione dei principi stabiliti
nell'Art.  3  dello  statuto  e  nel  rispetto  dell'Art.  117  della
Costituzione, favorisce l'occupazione attraverso interventi nel campo
delle  politiche  attive  dell'impiego  e  di sostegno alle azioni di
promozione  del lavoro, dell'occupazione e della creazione d'impresa,
in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, della
legge  12 marzo 1999, n. 68, dell'Art. 45 della legge 17 maggio 1999,
n.  144 e del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, in armonia
con le previsioni della normativa comunitaria.
    2. La presente legge si pone quali obiettivi prioritari:
      a) il progressivo svuotamento del bacino regionale dei soggetti
individuati  dall'Art.  3,  attraverso la realizzazione di iniziative
occupazionali;
      b) l'impiego  ottimale  delle  risorse mediante il monitoraggio
dei  flussi finanziari statali, regionali e comunitari da finalizzare
alla   realizzazione   degli   obiettivi   indicati   dal   piano  di
stabilizzazione, di cui all'Art. 5;