(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
            Regione Calabria n. 18 del 22 febbraio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente  legge  disciplina le funzioni e i compiti della
Regione  e  degli  enti  locali in materia di collocamento; politiche
attive  del  lavoro  e  promozione  del  lavoro e dell'occupazione, e
definisce  i principi ed i criteri in ordine al sistema regionale dei
servizi  per  l'impiego  in  attuazione  del  decreto  legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, in seguito denominato "decreto".
    2.  Al  fine  di  favorire  l'incontro  tra  domanda e offerta di
lavoro, la Regione, nel rispetto dei principi delle pari opportunita'
fra  uomini  e  donne,  promuove  e  favorisce  l'integrazione  delle
funzioni  relative  ai  servizi  per  l'impiego  con le politiche del
lavoro, dell'orientamento scolastico e professionale, dell'istruzione
anche universitaria, della ricerca, della formazione professionale, e
con le politiche delle attivita' produttive e sociali.
    3.  La  Regione  assume il principio della collaborazione e della
sussidiarieta'  istituzionale  con  provincie  ed enti locali e della
concertazione  con  le  parti  sociali  per la migliore realizzazione
della  integrazione  delle  funzioni di cui al comma 2, promuovendo e
favorendo  il  raccordo,  tramite  anche  convenzioni,  con  soggetti
pubblici   e   privati   aventi   per   finalita'  la  qualificazione
dell'offerta di lavoro e la crescita occupazionale.