(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 18 del 22 febbraio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e degli enti locali in materia di collocamento; politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e dell'occupazione, e definisce i principi ed i criteri in ordine al sistema regionale dei servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in seguito denominato "decreto". 2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Regione, nel rispetto dei principi delle pari opportunita' fra uomini e donne, promuove e favorisce l'integrazione delle funzioni relative ai servizi per l'impiego con le politiche del lavoro, dell'orientamento scolastico e professionale, dell'istruzione anche universitaria, della ricerca, della formazione professionale, e con le politiche delle attivita' produttive e sociali. 3. La Regione assume il principio della collaborazione e della sussidiarieta' istituzionale con provincie ed enti locali e della concertazione con le parti sociali per la migliore realizzazione della integrazione delle funzioni di cui al comma 2, promuovendo e favorendo il raccordo, tramite anche convenzioni, con soggetti pubblici e privati aventi per finalita' la qualificazione dell'offerta di lavoro e la crescita occupazionale.