(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      16 del 1o febbraio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Dopo  l'Art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13
"Norme in materia di sport" viene inserito il seguente:
    "Art.  12-bis  (Responsabilita'  dell'applicazione dei programmi.
Prima  applicazione). - 1. Nelle strutture gia' operanti alla data di
entrata   in   vigore   della   presente   legge  la  responsabilita'
dell'applicazione  dei  programmi  dell'attivita' motoria puo' essere
affidata,  oltre  che ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'Art.
10, anche ad un operatore che vi abbia svolto attivita' di istruttore
ed abbia frequentato apposito corso istituito dalla giunta regionale,
superando positivamente il relativo esame finale.
    2.  A  tal  fine  gli  operatori  che  abbiano svolto documentata
attivita'  di  istruttore  nelle  strutture  di cui al comma 1 per un
periodo  di  almeno  24 mesi, a decorrere dal 1o gennaio 1996 fino al
31 dicembre  2000,  possono  candidarsi  alla partecipazione al corso
regionale.
    3.  A  coloro che superano positivamente l'esame finale del corso
regionale  puo' essere assegnata la responsabilita' dell'applicazione
dei  programmi  presso  le strutture di cui al comma 1. Dell'avvenuto
conferimento  di  tale  responsabilita'  gli  esercenti  le attivita'
devono  dare atto con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di
cui al comma 2 dell'Art. 12.
    4.  Il  corso e' organizzato con modalita' stabilite dalla giunta
regionale che definisce anche l'entita' delle quote di partecipazione
degli operatori interessati.".