(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 16 del 1o febbraio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'Art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 "Norme in materia di sport" viene inserito il seguente: "Art. 12-bis (Responsabilita' dell'applicazione dei programmi. Prima applicazione). - 1. Nelle strutture gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la responsabilita' dell'applicazione dei programmi dell'attivita' motoria puo' essere affidata, oltre che ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 10, anche ad un operatore che vi abbia svolto attivita' di istruttore ed abbia frequentato apposito corso istituito dalla giunta regionale, superando positivamente il relativo esame finale. 2. A tal fine gli operatori che abbiano svolto documentata attivita' di istruttore nelle strutture di cui al comma 1 per un periodo di almeno 24 mesi, a decorrere dal 1o gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2000, possono candidarsi alla partecipazione al corso regionale. 3. A coloro che superano positivamente l'esame finale del corso regionale puo' essere assegnata la responsabilita' dell'applicazione dei programmi presso le strutture di cui al comma 1. Dell'avvenuto conferimento di tale responsabilita' gli esercenti le attivita' devono dare atto con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 2 dell'Art. 12. 4. Il corso e' organizzato con modalita' stabilite dalla giunta regionale che definisce anche l'entita' delle quote di partecipazione degli operatori interessati.".