(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 7 febbraio 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle prestazioni di assistenza e rappresentanza della Regione in giudizio ed al relativo speciale compenso spettante all'avvocato della Regione e agli altri avvocati dell'ufficio legislativo e legale; Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 0231/Pres. del 6 luglio 2000, con il quale e' stato approvato il "Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'Art. 20 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dall'Art. 2 della legge regionale n. 1/2000", registrato alla Corte dei conti in data 20 settembre 2000, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrato in vigore in data 18 ottobre 2000; Vista la deliberazione n. 3587 del 17 novembre 2000, con la quale la giunta regionale ha rilevato l'opportunita' di provvedere ad alcune modifiche del regolamento; Visto il parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 29 novembre 2000 sul testo concernente le modifiche apportate; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3688 del 29 novembre 2000; Decreta: Sono approvate le "modifiche al regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dall'Art. 2 della legge regionale n. 1/2000", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni come modifiche al predetto regolamento. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 11 dicembre 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 18 gennaio 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 29 Modifiche al regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'Art. 20 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dall'Art. 2 della legge regionale n. 1/2000. Art. 1. Abrogazione dell'Art. 3, comma 2, del regolamento 1. Il comma 2 dell'Art. 3 del "Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'Art. 20 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dall'Art. 2 della legge regionale n. 1/2000", approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 231/Pres., del 6 luglio 2000, e' abrogato.