(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 2 maggio 2000, n. 9, recante "Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale" che autorizza l'amministrazione regionale a intervenire con contributi fino alla misura del 50 per cento della spesa a sostegno degli istituti scolastici non statali che realizzano progetti di sviluppo e miglioramento della qualita' dei servizi scolastici; Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della legge che dispone che con apposito regolamento di attuazione vengano definite le tipologie delle iniziative formative ammissibili a finanziamento e le modalita' di valutazione dei requisiti qualitativi delle iniziative proposte; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento aniministrativo e di diritto d'accesso"; Sentito il competente comitato dipartimentale che nella seduta del 13 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare proposto; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione giuntale n. 3228 del 23 ottobre 2000; Decreta: E' approvato il "Regolamento di attuazione della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 10 novembre 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 18 dicembre 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 2, foglio n. 169