(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2001)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Premesso  che  con  il  termine  "forniture" si intendono tutti i
contratti  a  titolo  oneroso,  aventi  ad oggetto una prestazione di
dare,  che  servono  a  rifornire  l'amministrazione  di beni mobili,
compresi gli eventuali relativi lavori di installazione;
    E  che  con il termine "servizi" si intendono tutti i contratti a
titolo  oneroso,  aventi  ad oggetto una prestazione di fare, diversa
dalla  costruzione di un'opera, resa a favore dell'amministrazione da
un'impresa   industriale,  commerciale,  artigiana,  o  da  esercente
professione intellettuale;
    Visto  l'art.  8 della legge di contabilita' generale dello Stato
(regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440),  in forza del quale i
servizi   che  per  loro  natura  debbono  farsi  in  economia,  sono
determinati e retti da appositi regolamenti;
    Preso  atto "che "i servizi in economia" si caratterizzano per la
conduzione  mediante  procedure  semplificate  rispetto  alle gare ad
evidenza   pubblica,  previste  dalla  legge  e  dal  regolamento  di
contabilita' dello Stato come procedure contrattuali ordinarie;
    Ritenuto  di adottare apposito regolamento per l'individuazione e
la disciplina procedurale delle forniture e dei servizi di competenza
della direzione regionale delle foreste da condursi "in economia";
    Constatato  che le gare ad evidenza pubblica previste dalla legge
e   dal   regolamento   di   contabilita'   dello   Stato   risultano
eccessivamente  complesse e dispendiose per le forniture ed i servizi
di  importo  fino  a  L.  199.435.810,  pari  ad euro 103.000, I.V.A.
esclusa;
    Valutato  conveniente,  sotto  il  profilo  della  speditezza  ed
economicita' del procedimento contrattuale, provvedere alle fornitura
ed  al  servizi  di  importo  fino  ad  euro 103.000, I.V.A. esclusa,
mediante   il  sistema  "in  economia"  prevedendo  l'amministrazione
diretta  per  i casi "a pronta consegna" ed il cottimo fiduciario per
tutti gli altri casi;
    Considerato  che  il  cottimo fiduciario si perfeziona attraverso
una  procedura  piu'  rapida e snella in quanto, essendo un contratto
stipulato  in  forma  privatistica,  non  richiede  la  redazione del
verbale  di gara per atto pubblico ed inoltre, come contratto fondato
sulla fiducia, non e' soggetto ad approvazione.
    Considerato  altresi'  che il cottimo fiduciario, non richiedendo
la  forma  dell'atto  pubblico,  sconta l'imposta di registro solo in
caso  d'uso  (art.5, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile  1986, n. 131), e che quando viene stipulato sotto forma di
corrispondenza  commerciale  sconta  anche l'imposta di bollo solo in
caso  d'uso  (art.  24  tariffa,  parte seconda, decreto ministeriale
20 agosto   1992)   e   che   tutto   cio'   risponde   all'interesse
dell'amministrazione  di  contenere al massimo le spese contrattuali,
in  quanto  le  stesse  finiscono  con  il  rientrare  nel  prezzo di
aggiudicazione;
    Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente
che, nella seduta del 23 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole;
    Vista  la  legge  sulla  contabilita' generale dello Stato, ed in
particolare l'art. 8 della stessa;
    Visto il regolamento di contabilita' generale dello Stato;
    Visto  il  dereto  del presidente della giunta regionale 9 maggio
1997,  n.  0155/Pres.  per  l'espressione dei pareri di congruita' da
parte  della  direzione  regionale  delle  foreste, ed in particolare
l'art. 2 dello stesso;
    Vista  la  legge  regionale  27 marzo  1996,  n.  18 e successive
modificazioni;
    Visto  lo  Statuto  regionale  ed  in particolare l'art. 42 dello
stesso;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3295 del
31 ottobre 2000;
Decreta:      E'  approvato  il  "Regolamento  per  le forniture ed i
servizi  "in  economia"  della direzione regionale delle foreste" nel
testo  allegato  al  presente  decreto,  del  quale costituisce parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 14 novembre 2000
                              ANTONIONE

Registrato  alla Corte dei conti, Udine, addi' 14 dicembre 2000. Atti
della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 58.