(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 20 dicembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 1 della legge regionale 2 ottobre 2000, n. 38 1. La lettera a) del punto 4) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 ottobre 2000, n. 38 (disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2000/2001. Modificazioni alla legge regionale 1o luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia) e' sostituita dalla seguente: "a) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale e' consentito nel respetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento dei contingenti stabiliti, nei seguenti periodi: dal 17 settembre al 17 dicembre 2000 per la provincia di Imperia; dal 1o ottobre al 31 dicembre 2000 per le province di Genova, La Spezia e Savona, con facolta' delle medesime di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);".