(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Liguria n. 16 del 20 dicembre 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Modifiche all'art. 1 della legge
                   regionale 2 ottobre 2000, n. 38
    1.  La  lettera a) del punto 4) del comma 1 dell'articolo 1 della
legge   regionale   2  ottobre  2000,  n.  38  (disposizioni  per  lo
svolgimento  della  stagione  venatoria 2000/2001. Modificazioni alla
legge  regionale  1o  luglio  1994  n. 29 recante norme in materia di
caccia) e' sostituita dalla seguente:
      "a)   cinghiale:   il   prelievo  venatorio  del  cinghiale  e'
consentito  nel respetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo
le  norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento
dei contingenti stabiliti, nei seguenti periodi:
      dal  17  settembre  al  17  dicembre  2000  per la provincia di
Imperia;
      dal  1o  ottobre al 31 dicembre 2000 per le province di Genova,
La  Spezia  e Savona, con facolta' delle medesime di poter variare le
date  di  apertura  e di chiusura, ai sensi dell'articolo 18, comma 2
della  legge  11  febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);".