(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 17 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione all'art. 14 1. Nell'art. 14 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 19 (disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e' aggiunto il seguente comma: "8. Il comune, inoltre, per le manifestazioni straordinarie, non istituite dallo stesso come fiere e mercati, non ricorrenti e concordate con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rilascia autorizzazioni temporanee all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti che gia' esercitano l'attivita' di vendita al dettaglio ai sensi degli articoli 7, 8 e 28 del decreto legislativo n. 114/1998. Le predette autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 27 dicembre 2000 BIASOTTI