(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del
                          31 gennaio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                        Ha apposto il visto.
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
              Autorizzazione all'esercizio provvisorio
    1.   La   giunta   regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente  fino  a quando non sia stato approvato con legge, e
comunque  non  oltre  il  30 aprile  2001,  il bilancio della Regione
Liguria  per  l'anno finanziario 2001 secondo gli stati di previsione
dell'entrata  e  della spesa con le disposizioni e modalita' previste
nel  relativo  disegno  di legge, costituenti il progetto di bilancio
per  l'anno  finanziario medesimo, e nei limiti e modalita' stabiliti
dagli  articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977
n.  42  (norme  in  materia  di  bilancio e contabilita) e successive
modificazioni e integrazioni.