(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 31 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio 1. La giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia stato approvato con legge, e comunque non oltre il 30 aprile 2001, il bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2001 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti e modalita' stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilita) e successive modificazioni e integrazioni.