(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 28 febbraio 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; Visto l'art. 34 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 42-2122 del 29 gennaio 2001; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54-2246 del 12 febbraio 2001; Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto; Emana il seguente regolamento: REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI TASSIDERMIA E DI IMBALSAMAZIONE E DELLA DETENZIONE E POSSESSO DI PREPARAZIONI TASSIDERMICHE E DI TROFEI. Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso delle preparazioni tassidermiche e dei trofei, in attuazione dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonche' dell'art. 34 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).