(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del
                          28 febbraio 2001)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'art.  121 della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
    Visto l'art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
    Visto l'art. 34 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 42-2122 del
29 gennaio 2001;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 54-2246 del
12 febbraio 2001;
    Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto;

                                Emana

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI TASSIDERMIA E DI IMBALSAMAZIONE E DELLA
  DETENZIONE E POSSESSO DI PREPARAZIONI TASSIDERMICHE E DI TROFEI.

                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
    1.   Il   presente   regolamento  ha  ad  oggetto  la  disciplina
dell'attivita'  di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il
possesso delle preparazioni tassidermiche e dei trofei, in attuazione
dell'art.  6  della  legge  11 febbraio  1992  n.  157  (Norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio),  nonche'  dell'art.  34 della legge regionale 4 settembre
1996,  n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio).