(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 7 marzo 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 40-2342 del 26 febbraio 2001; Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto; Emana il seguente regolamento: DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE PREFERENZIALE E DI RICONOSCIMENTO DELLE UTILIZZAZIONI DI ACQUE CHE HANNO ASSUNTO NATURA PUBBLICA. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque), i procedimenti per il rilascio delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche). 2. Entro il 30 giugno 2001 possono richiedere la concessione preferenziale, limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata e con esclusione di qualunque concorrente, coloro che al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, utilizzavano al 10 agosto 1999 acque non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche. 3. Entro il 30 giugno 2001 possono richiedere il riconoscimento di antico diritto, con esclusione di qualunque concorrente: a) coloro che possiedono un titolo di derivazione attribuito da atti o fatti validi secondo le leggi del tempo e del luogo in cui erano stati posti in essere prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche; b) gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884 n. 2644 (legge concernente le derivazioni di acque pubbliche), hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il predetto trentennio. 4. Sono esclusi dall'obbligo di richiedere la concessione preferenziale o il riconoscimento di antico diritto coloro che effettuano un utilizzo di acque che la legge e gli atti attuativi della medesima consentono di usare liberamente ed in particolare coloro che ai sensi dell'Art. 28, commi 3 e 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) effettuano la raccolta delle acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici ovvero l'uso domestico delle acque sotterranee.