(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del
                            7 marzo 2001)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'art.  121 della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 febbraio
1999, n. 238;
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 40-2342 del
26 febbraio 2001;
    Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto;

                                Emana

il seguente regolamento:

DISCIPLINA   DEI  PROCEDIMENTI  DI  CONCESSIONE  PREFERENZIALE  E  DI
RICONOSCIMENTO  DELLE UTILIZZAZIONI DI ACQUE CHE HANNO ASSUNTO NATURA
                              PUBBLICA.
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

    1.  Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge
regionale   29 dicembre  2000,  n.  61  (Disposizioni  per  la  prima
attuazione  del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia
di  tutela  delle  acque),  i  procedimenti  per  il  rilascio  delle
concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto delle
utilizzazioni  di  acque  di  cui all'art. 1, comma 4 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  18 febbraio  1999, n. 238 (Regolamento
recante  norme  per  l'attuazione  di talune disposizioni della legge
5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche).
    2.  Entro  il  30 giugno  2001  possono richiedere la concessione
preferenziale,  limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente
utilizzata  e  con esclusione di qualunque concorrente, coloro che al
di  fuori  delle ipotesi di cui al comma 3, utilizzavano al 10 agosto
1999 acque non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.
    3.  Entro  il 30 giugno 2001 possono richiedere il riconoscimento
di antico diritto, con esclusione di qualunque concorrente:
      a) coloro che possiedono un titolo di derivazione attribuito da
atti  o  fatti  validi  secondo le leggi del tempo e del luogo in cui
erano  stati  posti  in  essere  prima  dell'entrata  in vigore della
legislazione italiana sulle opere pubbliche;
      b) gli  aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio
anteriore  alla  pubblicazione  della  legge  10 agosto  1884 n. 2644
(legge concernente le derivazioni di acque pubbliche), hanno derivato
e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e
di  forza  motrice  effettivamente  utilizzata  durante  il  predetto
trentennio.
    4.   Sono  esclusi  dall'obbligo  di  richiedere  la  concessione
preferenziale  o  il  riconoscimento  di  antico  diritto  coloro che
effettuano  un  utilizzo  di  acque che la legge e gli atti attuativi
della  medesima  consentono  di  usare  liberamente ed in particolare
coloro  che  ai sensi dell'Art. 28, commi 3 e 5 della legge 5 gennaio
1994,  n.  36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) effettuano
la  raccolta  delle acque piovane in invasi e cisterne al servizio di
fondi  agricoli  o  di  singoli  edifici ovvero l'uso domestico delle
acque sotterranee.