(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 2 febbraio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'Art. 39 della legge regionale n. 5/1995 1. Il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 (Norme per il governo del territorio), e' sostituito dal seguente: " 1. I comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato prima del 4 febbraio 1995, o ai sensi dell'art. 40, sono tenuti ad adottare il Piano strutturale entro le scadenze fissate da un'intesa tra i legali rappresentanti della Regione, delle province e dei comuni, da sottoscrivere entro il 31 marzo 2001. L'intesa deve essere ratificata da ciascun consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione e impegna i comuni che l'hanno ratifica all'osservanza delle scadenze. In mancanza dell'intesa le scadenze sono fissate dal consiglio regionale con propria deliberazione, per i medesimi effetti. Le scadenze sono parimenti fissate con deliberazione del consiglio regionale per quei comuni che non avessero provveduto alla suddetta ratifica. In tali casi la deliberazione del consiglio regionale e' adottata sentiti le province e i comuni interessati e deve contenere la motivazione del mancato accoglimento, se cio' ricorre, delle richieste espresse dai suddetti enti locali". 2. Dopo il comma 1 dell'Art. 39, della legge regionale n. 5/1995, e' inserito il seguente comma: "1-bis. Nel fissare le scadenze di cui al comma 1, gli enti tengono conto della necessita' di coordinare a scala territoriale la formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali al fine di affrontare congiuntamente particolari tematiche di rilievo sovracomunale desumibili dagli obiettivi e dagli indirizzi dei P.I.T. e del P.T.C., quali: a) il dimensionamento, l'integrazione e la distribuzione in modo organico a scala territoriale dei tessuti insediativi e del complesso delle funzioni urbane e dei servizi; b) l'individuazione di insediamenti produttivi che costituiscono comparti da tutelare per le attivita' industriali e di servizio; c) l'individuazione di situazioni in cui debbano essere migliorati i livelli di mobilita' delle persone, delle merci e dei servizi in relazione alla localizzazione di funzioni a scala territoriale; d) il consolidamento e la valorizzazione del complesso delle aree di protezione naturale, nonche' delle attivita' e degli insediamenti rurali, per preservare e riqualificare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-culturale e naturalistico presente nel territorio rurale". 3. Il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 5/1995 e' sostituito dal seguente: "Decorse le scadenze di cui al comma 1 e fino alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'atto d'adozione del Piano strutturale, la concessione ad edificare e' rilasciata esclusivamente nei casi di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nei casi di cui all'Art. 6, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e per gli interventi previsti dai programmi pluriennali d'attuazione gia' approvati. Ulteriori interventi possono essere consentiti qualora sia approvata a mezzo di accordo di pianificazione con la partecipazione della Regione e della provincia una variante allo strumento urbanistico generale vigente che assicuri: a) la compatibilita' con gli obiettivi fissati dalla deliberazione del consiglio comunale di avvio del procedimento per la formazione del piano strutturale; b) la compatibilita' delle previsioni con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale della Regione e della provincia; c) l'adeguatezza del piano rispetto alle finalita' e agli indirizzi del titolo primo della presente legge, con particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 5".