(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 2
                           febbraio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche ed integrazioni all'Art. 39 della legge regionale n. 5/1995
    1.  Il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 16 gennaio 1995
n.  5  (Norme  per  il  governo  del  territorio),  e' sostituito dal
seguente:
      "  1.  I comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato
approvato  prima  del  4 febbraio 1995, o ai sensi dell'art. 40, sono
tenuti  ad adottare il Piano strutturale entro le scadenze fissate da
un'intesa tra i legali rappresentanti della Regione, delle province e
dei  comuni,  da  sottoscrivere entro il 31 marzo 2001. L'intesa deve
essere  ratificata  da ciascun consiglio comunale entro trenta giorni
dalla   sottoscrizione  e  impegna  i  comuni  che  l'hanno  ratifica
all'osservanza  delle  scadenze.  In mancanza dell'intesa le scadenze
sono fissate dal consiglio regionale con propria deliberazione, per i
medesimi   effetti.   Le   scadenze   sono   parimenti   fissate  con
deliberazione  del  consiglio  regionale  per  quei  comuni  che  non
avessero   provveduto   alla  suddetta  ratifica.  In  tali  casi  la
deliberazione del consiglio regionale e' adottata sentiti le province
e  i  comuni  interessati e deve contenere la motivazione del mancato
accoglimento,  se cio' ricorre, delle richieste espresse dai suddetti
enti locali".
    2. Dopo il comma 1 dell'Art. 39, della legge regionale n. 5/1995,
e' inserito il seguente comma:
      "1-bis.  Nel  fissare  le  scadenze di cui al comma 1, gli enti
tengono  conto della necessita' di coordinare a scala territoriale la
formazione  dei  nuovi  strumenti  urbanistici  generali  al  fine di
affrontare    congiuntamente   particolari   tematiche   di   rilievo
sovracomunale desumibili dagli obiettivi e dagli indirizzi dei P.I.T.
e del P.T.C., quali:
        a) il  dimensionamento,  l'integrazione e la distribuzione in
modo  organico  a  scala  territoriale  dei tessuti insediativi e del
complesso delle funzioni urbane e dei servizi;
        b) l'individuazione    di    insediamenti    produttivi   che
costituiscono  comparti da tutelare per le attivita' industriali e di
servizio;
        c) l'individuazione  di  situazioni  in  cui  debbano  essere
migliorati  i  livelli  di mobilita' delle persone, delle merci e dei
servizi   in  relazione  alla  localizzazione  di  funzioni  a  scala
territoriale;
        d) il  consolidamento e la valorizzazione del complesso delle
aree   di  protezione  naturale,  nonche'  delle  attivita'  e  degli
insediamenti  rurali,  per  preservare e riqualificare l'ambiente, il
paesaggio  e il patrimonio storico-culturale e naturalistico presente
nel territorio rurale".
    3.  Il  comma  2  dell'art. 39 della legge regionale n. 5/1995 e'
sostituito dal seguente:
      "Decorse  le  scadenze di cui al comma 1 e fino alla data della
pubblicazione   nel   Bollettino   ufficiale  della  Regione  Toscana
dell'atto   d'adozione  del  Piano  strutturale,  la  concessione  ad
edificare  e'  rilasciata esclusivamente nei casi di cui all'art. 31,
comma  1,  lettere  a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457
(Norme  per  l'edilizia  residenziale),  nei  casi di cui all'Art. 6,
comma  3,  lettere  b)  e  c) del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9
(Norme  per  l'edilizia  residenziale  e  provvidenze  in  materia di
sfratti) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94,   e   per  gli  interventi  previsti  dai  programmi  pluriennali
d'attuazione  gia'  approvati.  Ulteriori  interventi  possono essere
consentiti qualora sia approvata a mezzo di accordo di pianificazione
con  la  partecipazione  della Regione e della provincia una variante
allo strumento urbanistico generale vigente che assicuri:
      a) la   compatibilita'   con   gli   obiettivi   fissati  dalla
deliberazione del consiglio comunale di avvio del procedimento per la
formazione del piano strutturale;
      b) la  compatibilita'  delle  previsioni  con  gli  atti  della
programmazione  e  pianificazione  territoriale della Regione e della
provincia;
      c) l'adeguatezza  del  piano  rispetto  alle  finalita'  e agli
indirizzi  del  titolo  primo  della  presente legge, con particolare
riferimento a quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 5".