(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 68 del
                          29 dicembre 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Al  comma  4,  dell'art. 18 della legge regionale 18 novembre
1998, n. 37 la lettera c) e' integrata come segue:
    "ivi compresi:
      1. la concessione di autostazioni di servizio di linea;
      2. l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti lacuali
e  le  concessioni  per l'occupazione e l'uso di aree e di altri beni
nelle  zone  portuali,  la  rimozione  di  materiali  sommersi  ed il
rilascio   del  certificato  di  navigabilita'  nonche'  le  funzioni
relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione
interna, il noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino;
      3. l'approvazione dei regolamenti comunali per la navigazione e
la   regolamentazione   delle   funzioni  di  polizia  amministrativa
esercitata dai comuni interessati".
    2.  Al  comma  4,  dell'art. 18 della legge regionale 18 novembre
1998, n. 37 e' aggiunta la seguente lettera:
      "d)  tutte le funzioni, per i serviti di competenza, in materia
di  impianti  fissi,  tranvie,  filovie  e  le linee automobilistiche
compresi i servizi sostitutivi".