(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 68 del 29 dicembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 4, dell'art. 18 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 la lettera c) e' integrata come segue: "ivi compresi: 1. la concessione di autostazioni di servizio di linea; 2. l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti lacuali e le concessioni per l'occupazione e l'uso di aree e di altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilita' nonche' le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna, il noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino; 3. l'approvazione dei regolamenti comunali per la navigazione e la regolamentazione delle funzioni di polizia amministrativa esercitata dai comuni interessati". 2. Al comma 4, dell'art. 18 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 e' aggiunta la seguente lettera: "d) tutte le funzioni, per i serviti di competenza, in materia di impianti fissi, tranvie, filovie e le linee automobilistiche compresi i servizi sostitutivi".