(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria parti I, II
             (serie generale) n. 4 del 24 gennaio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 Modificazioni dell'art. 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8
    1. Il  comma  1, dell'art. 5 della legge regionale 14 marzo 1994,
n.  8,  e' cosi' modificato: dopo le parole "per una permanenza" sono
soppresse le parole "minima di sette giorni e".