(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria parti I, II (serie generale) n. 4 del 24 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni dell'art. 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 1. Il comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, e' cosi' modificato: dopo le parole "per una permanenza" sono soppresse le parole "minima di sette giorni e".