(Pubblicata nel Bollettino ufficale della
           Regione Valle d'Aosta n. 26 del 9 giugno 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 88/1993
    1.  Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre
1993, n. 88 (Istituzione della gestione straordinaria per l'esercizio
della Casa da gioco di Saint-Vincent), e' inserito il seguente:
      "1-bis.  -  La  gestione  straordinaria regionale puo' altresi'
svolgere  ogni  altra  attivita'  complementare  ed  accessoria  alla
gestione della Casa da gioco."
    2.  Dopo  il  comma  1-bis  dell'art.  1 della legge regionale n.
88/1993, introdotto dalla presente legge, e' inserito il seguente:
      "1-ter.   -   La   liquidazione  della  gestione  straordinaria
regionale   e'   effettuata  secondo  le  modalita'  determinate  dal
consiglio  regionale  al  momento  del  verificarsi  della  causa  di
scioglimento della gestione stessa."