(Pubblicata nel Bollettino ufficale della Regione Valle d'Aosta n. 26 del 9 giugno 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 88/1993 1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent), e' inserito il seguente: "1-bis. - La gestione straordinaria regionale puo' altresi' svolgere ogni altra attivita' complementare ed accessoria alla gestione della Casa da gioco." 2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 88/1993, introdotto dalla presente legge, e' inserito il seguente: "1-ter. - La liquidazione della gestione straordinaria regionale e' effettuata secondo le modalita' determinate dal consiglio regionale al momento del verificarsi della causa di scioglimento della gestione stessa."