(Pubblicata  nel Bollettino ufficale della Regione Veneto n. 12 del 6
                           febbraio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          O b i e t t i v i
    1.  La  presente  legge, nel quadro delle azioni regionali, volte
alla   crescita   e   al  mantenimento  dell'efficienza  del  sistema
produttivo   veneto,   promuove   la  competitivita',  innovazione  e
l'internazionalizzazione  del  sistema economico veneto delle imprese
artigiane,  anche  attraverso  il  sostegno dei servizi telematici ed
informatici delle imprese artigiane.
    2. Sono obiettivi della presente legge:
      a) la diffusione dell' uso delle reti e servizi telematici;
      b) lo sviluppo dell'integrazione tra le imprese artigiane;
      o) la  promozione,  presso  il  sistema  economico veneto delle
imprese  artigiane,  delle  opportunita'  di sviluppo imprenditoriale
offerte dalle tecnologie informatiche e telematiche;
      d) il  coordinamento  tra  i  sistemi  informativi  esistenti a
livello regionale.
    3.  Gli  obiettivi  di  cui  al comma 2, sono perseguiti mediante
interventi  di  incentivazione  dell'offerta e interventi di sostegno
della domanda di servizi telematici ed informatici.