(Pubblicata nel Bollettino ufficale della Regione Veneto n. 12 del 6 febbraio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O b i e t t i v i 1. La presente legge, nel quadro delle azioni regionali, volte alla crescita e al mantenimento dell'efficienza del sistema produttivo veneto, promuove la competitivita', innovazione e l'internazionalizzazione del sistema economico veneto delle imprese artigiane, anche attraverso il sostegno dei servizi telematici ed informatici delle imprese artigiane. 2. Sono obiettivi della presente legge: a) la diffusione dell' uso delle reti e servizi telematici; b) lo sviluppo dell'integrazione tra le imprese artigiane; o) la promozione, presso il sistema economico veneto delle imprese artigiane, delle opportunita' di sviluppo imprenditoriale offerte dalle tecnologie informatiche e telematiche; d) il coordinamento tra i sistemi informativi esistenti a livello regionale. 3. Gli obiettivi di cui al comma 2, sono perseguiti mediante interventi di incentivazione dell'offerta e interventi di sostegno della domanda di servizi telematici ed informatici.