(Pubblicata nel Bollettino ufficale della Regione Veneto n. 12 del 6 febbraio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" 1. Alla lettera e) del comma 3 dell'art. 3, dopo le parole: "fasce deboli dell'utenza" sono aggiunte le parole: "o in fasce orarie a domanda debole, anche con l'uso di opportune tecnologie".