(Pubblicata  nel Bollettino ufficale della Regione Veneto n. 12 del 6
                           febbraio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifica  dell'art.  3  della  legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
    "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"
    1.  Alla  lettera  e)  del  comma  3 dell'art. 3, dopo le parole:
"fasce  deboli  dell'utenza"  sono  aggiunte  le  parole: "o in fasce
orarie a domanda debole, anche con l'uso di opportune tecnologie".