(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 10 marzo 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 1998, n. 6 e' cosi' modificato: Il comitato d'indirizzo e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed e' composto da sette membri prescelti tra persone in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie contemplate dalla presente legge, di cui: a) due designati dalla Conferenza permanente delle autonomie locali, istituita ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 17; b) uno dalle aziende sanitarie locali della Basilicata, appositamente convocate dal presidente della giunta regionale; c) tre eletti dal consiglio regionale con voto limitato; d) uno designato dalla giunta regionale alla presidenza del comitato stesso.