(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 17
                         del 10 marzo 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

    1. Il  comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 1998,
n. 6 e' cosi' modificato:
      Il  comitato d'indirizzo e' nominato con decreto del presidente
della  giunta  regionale ed e' composto da sette membri prescelti tra
persone in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie
contemplate dalla presente legge, di cui:
        a) due  designati dalla Conferenza permanente delle autonomie
locali, istituita ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo
1996, n. 17;
        b) uno  dalle  aziende  sanitarie  locali  della  Basilicata,
appositamente convocate dal presidente della giunta regionale;
        c) tre eletti dal consiglio regionale con voto limitato;
        d) uno  designato  dalla giunta regionale alla presidenza del
comitato stesso.