(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria parti I e
                     II n. 29 del 4 aprile 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    I  commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1987,
n. 6 sono cosi' sostituiti:
    "3.  Il  contratto di assicurazione deve prevedere indennita' non
superiori ai seguenti massimali:
      L. 3.000.000.000 in caso di morte;
      L. 3.000.000.000 in caso di invalidita' permanente;
      L. 500.000 per ogni giorno di invalidita' temporanea";
    "4.  Al bando di gara e alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale   con   idoneo   istituto   assicurativo  di  comprovata
solidita',  si  provvede  secondo le norme del regolamento interno di
amministrazione   e   contabilita'   del  consiglio  regionale.  Alle
successive  rideterminazioni  dei  massimali  provvede  l'ufficio  di
presidenza con propria deliberazione".