(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria parti I e
                    II n. 42 del 10 maggio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Finalita' e oggetto della legge
    1.   La   Regione   Calabria,  nell'ambito  della  programmazione
sanitaria,   provvede   alla   promozione  dell'educazione  e  tutela
sanitaria  di  coloro  che praticano le attivita' motorie e sportive,
quali  validi  strumenti  di  prevenzione, di mantenimento e recupero
della salute.
    2.  La  presente  legge  disciplina  la  tutela  sanitaria  delle
attivita'   sportive  agonistiche  e  non  agonostiche  e  di  quelle
ludicomotorie e ricreative.
    3.  La qualificazione agonistica a chi svolge attivita' sportiva,
anche  in  base  ai  limiti  di  eta',  e'  demandata ad ogni singola
Federazione  sportiva e agli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal  C.O.N.I.  e,  per  quanto  riguarda la fase nazionale dei giochi
sportivi  studenteschi  al  Ministero  della  pubblica istruzione, ai
sensi  del  decreto  ministeriale  Sanita'  18 febbraio  1982 e della
circolare  n.  7  del  Ministero  della Sanita' 31 gennaio 1983 e del
decreto ministeriale Sanita' 4 marzo 1993.
    4.  Per  attivita'  sportiva  non  agonistica  si  intende quella
definita  dall'art.  1  del  decreto ministeriale Sanita' 28 febbraio
1983 e l'attivita' sportiva scolastica fino alle fasi regionali.
    5.  Per  attivita'  ludico-motoria e ricreativa si intende quella
svolta  singolarmente  o  in  gruppo  per  esclusivi  fini igienici e
ricreativi,  praticata  occasionalmente  e in forma non continuativa.
Tale attivita' puo' essere anche organizzata da istituzioni varie, da
enti  o  associazioni  anche  affiliati  al  C.O.N.I., senza comunque
mutarne la natura da ludico-motoria e ricreativa in sportiva.
    6. La tutela sanitaria delle attivita' sportive comprende:
      a) la  promozione  della  educazione  sanitaria  relativa  alla
pratica delle attivita' motorie e sportive;
      b) l'accertamento e la certificazione dello stato di salute per
le attivita' sportive che si svolgono nell'ambito scolastico;
      c) l'accertamento e la certificazione dello stato di salute per
coloro   che   partecipano  alle  fasi  locali  dei  giochi  sportivi
studenteschi   ed  all'attivita'  motoria  delle  scuole  materne  ed
elementari;
      d) l'accertamento e la certificazione dello stato di salute per
coloro  che  intendono praticare attivita' ludico-motoria o attivita'
sportiva non agonistica;
      e) le funzioni inerenti le attivita' di indirizzo e di corretto
avviamento alle varie discipline sportive in relazione alle personali
inclinazioni   psico-fisiche   di   coloro  che  intendono  praticare
attivita' sportive;
      f) gli accertamenti diagnostici e psico-terapeutici relativi ai
problemi derivanti dalla pratica delle attivita' sportive;
      g) l'accertamento     di    idoneita'    per    il    personale
tecnico-sportivo   e   per  gli  ufficiali  di  gara  e  le  relative
certificazioni   ove  richieste  dai  regolamenti  delle  Federazioni
sportive   nazionali   del   Comitato   Olimpico  Nazionale  italiano
(C.O.N.I.);
      h) le visite mediche di selezione e di controllo periodico e le
relative  certificazioni  ai fini dell'accertamento della idoneita' e
delle  attitudini  specifiche  per  coloro  che praticano o intendono
praticare attivita' sportive agonistiche, ivi compresi i partecipanti
alle fasi nazionali dei giochi sportivi studenteschi;
      i) l'accertamento di idoneita' alla pratica sportiva agonistica
per i soggetti portatori di handicap, individualizzandone il giudizio
attraverso   l'analisi   e   l'apprezzamento   delle   condizioni  di
invalidita'  del  soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di
impegno funzionale dell'attivita' sportiva che si intende svolgere;
      l)    l'attivita'    inerente    la    valutazione   funzionale
cardio-circolatoria    respiratoria,    metabolica   e   biomeccanica
dell'atleta;
      m)   la   valutazione   e   l'individuazione   dell'adeguatezza
ergometrica   della  macchina  o  dell'attrezzo  ginnico-sportivo  in
relazione  alle  capacita'  psico-fisiche  di  coloro  che  praticano
attivita' sportive;
      n) l'individuazione  dei  piani e dei sistemi di allenamento in
relazione  alle  capacita'  psico-fisiche  di  coloro  che  praticano
attivita'  sportive,  al  fine sia di un corretto miglioramento delle
prestazioni atletiche che di un valido supporto alla lotta al doping;
      o) l'attivita'   di  terapia  e  di  riabilitazione  per  danni
derivanti dalla pratica sportiva;
      p) l'attivita'  didattica,  di formazione, di aggiornamento, di
studio e ricerca scientifica in materia di medicina dello Sport;
      q) l'effettuazione   di  screening  scolastici  di  valutazione
motoria degli studenti;
      r) l'assistenza   medica  alle  gare  secondo  quanto  previsto
dall'art. 7 comma 3.