(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria parti I e II n. 42 del 10 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto della legge 1. La Regione Calabria, nell'ambito della programmazione sanitaria, provvede alla promozione dell'educazione e tutela sanitaria di coloro che praticano le attivita' motorie e sportive, quali validi strumenti di prevenzione, di mantenimento e recupero della salute. 2. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attivita' sportive agonistiche e non agonostiche e di quelle ludicomotorie e ricreative. 3. La qualificazione agonistica a chi svolge attivita' sportiva, anche in base ai limiti di eta', e' demandata ad ogni singola Federazione sportiva e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e, per quanto riguarda la fase nazionale dei giochi sportivi studenteschi al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi del decreto ministeriale Sanita' 18 febbraio 1982 e della circolare n. 7 del Ministero della Sanita' 31 gennaio 1983 e del decreto ministeriale Sanita' 4 marzo 1993. 4. Per attivita' sportiva non agonistica si intende quella definita dall'art. 1 del decreto ministeriale Sanita' 28 febbraio 1983 e l'attivita' sportiva scolastica fino alle fasi regionali. 5. Per attivita' ludico-motoria e ricreativa si intende quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi, praticata occasionalmente e in forma non continuativa. Tale attivita' puo' essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni anche affiliati al C.O.N.I., senza comunque mutarne la natura da ludico-motoria e ricreativa in sportiva. 6. La tutela sanitaria delle attivita' sportive comprende: a) la promozione della educazione sanitaria relativa alla pratica delle attivita' motorie e sportive; b) l'accertamento e la certificazione dello stato di salute per le attivita' sportive che si svolgono nell'ambito scolastico; c) l'accertamento e la certificazione dello stato di salute per coloro che partecipano alle fasi locali dei giochi sportivi studenteschi ed all'attivita' motoria delle scuole materne ed elementari; d) l'accertamento e la certificazione dello stato di salute per coloro che intendono praticare attivita' ludico-motoria o attivita' sportiva non agonistica; e) le funzioni inerenti le attivita' di indirizzo e di corretto avviamento alle varie discipline sportive in relazione alle personali inclinazioni psico-fisiche di coloro che intendono praticare attivita' sportive; f) gli accertamenti diagnostici e psico-terapeutici relativi ai problemi derivanti dalla pratica delle attivita' sportive; g) l'accertamento di idoneita' per il personale tecnico-sportivo e per gli ufficiali di gara e le relative certificazioni ove richieste dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.); h) le visite mediche di selezione e di controllo periodico e le relative certificazioni ai fini dell'accertamento della idoneita' e delle attitudini specifiche per coloro che praticano o intendono praticare attivita' sportive agonistiche, ivi compresi i partecipanti alle fasi nazionali dei giochi sportivi studenteschi; i) l'accertamento di idoneita' alla pratica sportiva agonistica per i soggetti portatori di handicap, individualizzandone il giudizio attraverso l'analisi e l'apprezzamento delle condizioni di invalidita' del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attivita' sportiva che si intende svolgere; l) l'attivita' inerente la valutazione funzionale cardio-circolatoria respiratoria, metabolica e biomeccanica dell'atleta; m) la valutazione e l'individuazione dell'adeguatezza ergometrica della macchina o dell'attrezzo ginnico-sportivo in relazione alle capacita' psico-fisiche di coloro che praticano attivita' sportive; n) l'individuazione dei piani e dei sistemi di allenamento in relazione alle capacita' psico-fisiche di coloro che praticano attivita' sportive, al fine sia di un corretto miglioramento delle prestazioni atletiche che di un valido supporto alla lotta al doping; o) l'attivita' di terapia e di riabilitazione per danni derivanti dalla pratica sportiva; p) l'attivita' didattica, di formazione, di aggiornamento, di studio e ricerca scientifica in materia di medicina dello Sport; q) l'effettuazione di screening scolastici di valutazione motoria degli studenti; r) l'assistenza medica alle gare secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 3.