(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della Regione Emilia-Romagna n. 58 del 7 maggio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Modifica dell'art. 19 della
               legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
    1.  Il  comma  5  dell'art.  19 della legge regionale 15 febbraio
1994, n. 8, e' sostituito dal seguente:
    "5.  Il  provvedimento  amministrativo che determina il perimetro
delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori
dei   fondi   mediante   deposito   presso   la   sede   dei   comuni
territorialmente interessati, nonche' mediante affissione di apposito
manifesto  nei  comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui
deve  essere  chiaramente  specificata, a cura dei comuni, la data di
deposito.  E  altresi'  trasmesso  alle  organizzazioni professionali
agricole provinciali e locali.".
    2.  Il  comma  6  dell'art.  19 della legge regionale 15 febbraio
1994, n. 8, e' cosi' sostituito:
    "6.   Avverso   il   provvedimento  i  proprietari  o  conduttori
interessati  possono  proporre opposizione motivata, con le modalita'
indicate   al  comma  14  dell'art.  10  della  legge  statale,  alla
provincia,  entro  settanta  giorni  dalla data di deposito di cui al
comma   5.  Decorso  tale  termine,  ove  non  sia  stata  presentata
opposizione   motivata   dai   proprietari  o  conduttori  dei  fondi
costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva
che  si  intende  vincolare,  la  provincia provvede alla istituzione
della  zona  di  protezione.  La provincia puo' destinare le zone non
vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad
altro  uso  nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del
territorio.".