(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 58 del 7 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 19 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 1. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, e' sostituito dal seguente: "5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati, nonche' mediante affissione di apposito manifesto nei comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei comuni, la data di deposito. E altresi' trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali.". 2. Il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, e' cosi' sostituito: "6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalita' indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla provincia, entro settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La provincia puo' destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio.".