(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 14 marzo 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
             Conferenza permanente per la programmazione
                sanitaria e socio-sanitaria regionale
    1.  E'  istituita  la conferenza permanente per la programmazione
sanitaria   e   socio-sanitaria   regionale,  di  seguito  denominata
conferenza, con la seguente composizione:
      a) i presidenti delle conferenze dei sindaci di cui all'art. 13
della   legge  regionale  30 agosto  1994,  n.  12,  come  modificato
dall'Art. 17, comma 1, della legge regionale n. 32/1997;
      b)  i  presidenti  delle assemblee dei sindaci dei distretti di
cui  all'art.  40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come
modificato  dagli  articoli 10 e 11 della legge regionale n. 32/1997,
qualora non gia' presidenti delle conferenze dei sindaci.
    2. La conferenza e' integrata con il sindaco del comune capoluogo
della  provincia  in  cui  e'  situata l'azienda ospedaliera quando i
procedimenti  di  valutazione revoca di cui all'art. 3-bis, commi 6 e
7,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come inserito
dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/1999, riguardino
i direttori generali delle aziende ospedaliere.
    3.  I  componenti  della conferenza sono nominati con decreto del
Presidente  della  giunta  regionale.  La  conferenza  elegge  al suo
interno il presidente.
    4.  Le  modalita'  di funzionamento della conferenza sono fissate
con  apposito  regolamento  regionale da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    5. La conferenza svolge i seguenti compiti:
      a) esprime   parere   sugli   strumenti   della  pianificazione
sanitaria regionale di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale
15 giugno 1993, n. 41, e sugli atti di programmazione socio-sanitaria
regionale;
      b) partecipa   alla  verifica  della  realizzazione  dei  piani
annuali  delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine che,
a  tal fine, trasmettono alla conferenza, entro quindici giorni dalla
loro  adozione,  il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario
annuale   corredati  della  relazione  del  collegio  sindacale;  sui
predetti  atti  la  conferenza  formula  le proprie osservazioni e le
invia, entro i successivi trenta giorni, alla giunta regionale per il
tramite dell'agenzia regionale della sanita';
      c) provvede  alla  designazione  di  un componente del collegio
sindacale delle aziende ospedaliere.