(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 14 marzo 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale 1. E' istituita la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata conferenza, con la seguente composizione: a) i presidenti delle conferenze dei sindaci di cui all'art. 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, come modificato dall'Art. 17, comma 1, della legge regionale n. 32/1997; b) i presidenti delle assemblee dei sindaci dei distretti di cui all'art. 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come modificato dagli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 32/1997, qualora non gia' presidenti delle conferenze dei sindaci. 2. La conferenza e' integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui e' situata l'azienda ospedaliera quando i procedimenti di valutazione revoca di cui all'art. 3-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come inserito dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/1999, riguardino i direttori generali delle aziende ospedaliere. 3. I componenti della conferenza sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale. La conferenza elegge al suo interno il presidente. 4. Le modalita' di funzionamento della conferenza sono fissate con apposito regolamento regionale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. La conferenza svolge i seguenti compiti: a) esprime parere sugli strumenti della pianificazione sanitaria regionale di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, e sugli atti di programmazione socio-sanitaria regionale; b) partecipa alla verifica della realizzazione dei piani annuali delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine che, a tal fine, trasmettono alla conferenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del collegio sindacale; sui predetti atti la conferenza formula le proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla giunta regionale per il tramite dell'agenzia regionale della sanita'; c) provvede alla designazione di un componente del collegio sindacale delle aziende ospedaliere.