(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 14 marzo 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 14/1995 1. All'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Negli altri comuni, lo statuto puo' prevedere la figura del presidente del consiglio. In mancanza di detta previsione, il consiglio e' presieduto dal sindaco.". 2. All'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 14/1995, le parole "con popolazione superiore ai 5.000 abitanti," sono abrogate. 3. L'art. 4 della legge regionale n. 14/1995 e' abrogato. 4. Nella rubrica dell'art. 5 della legge regionale n. 14/1995 le parole "a 5.000 abitanti" sono sostituite con le parole "a 15.000 abitanti". 5. All'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 14/1995 le parole "a 5.000 abitanti" sono sostituite con le parole "a 15.000 abitanti". 6. Nella rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 14/1995 le parole "a 5.000 abitanti" sono sostituite con le parole "a 15.000 abitanti".