(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino
         ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11
                         del 14 marzo 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Modifiche alla legge regionale n. 14/1995
    1. All'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, il comma
2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  I  consigli  provinciali  e  i  consigli comunali dei comuni
aventi  popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un
presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.
Negli   altri  comuni,  lo  statuto  puo'  prevedere  la  figura  del
presidente  del  consiglio.  In  mancanza  di  detta  previsione,  il
consiglio e' presieduto dal sindaco.".
    2.  All'art.  3,  comma  2,  della legge regionale n. 14/1995, le
parole "con popolazione superiore ai 5.000 abitanti," sono abrogate.
    3. L'art. 4 della legge regionale n. 14/1995 e' abrogato.
    4.  Nella rubrica dell'art. 5 della legge regionale n. 14/1995 le
parole  "a  5.000  abitanti"  sono sostituite con le parole "a 15.000
abitanti".
    5.  All'art.  5,  comma  1,  della  legge regionale n. 14/1995 le
parole  "a  5.000  abitanti"  sono sostituite con le parole "a 15.000
abitanti".
    6.  Nella rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 14/1995 le
parole  "a  5.000  abitanti"  sono sostituite con le parole "a 15.000
abitanti".