(Pubblicata nel suppl. straord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 28 marzo 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato 1. Al fine di consentire la necessaria continuita' dell'azione amministrativa ed il corretto funzionamento degli uffici regionali, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, degli articoli 15 e 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 e dell'art. 72 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, sono prorogati, alla relativa scadenza, fino all'ultimazione delle procedure selettive da disciplinare con successiva legge regionale, e comunque per la durata massima di due anni.