(Pubblicata nel suppl. straord. n. 6 al Bollettino
            ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
                      n. 13 del 28 marzo 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato
    1.  Al  fine  di consentire la necessaria continuita' dell'azione
amministrativa ed il corretto funzionamento degli uffici regionali, i
contratti  di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art.
7  della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, degli articoli 15 e 16
della  legge  regionale  9 settembre 1997, n. 31 e dell'art. 72 della
legge  regionale 14 gennaio 1998, n. 1, sono prorogati, alla relativa
scadenza,   fino   all'ultimazione   delle   procedure  selettive  da
disciplinare con successiva legge regionale, e comunque per la durata
massima di due anni.