(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n.15 dell'11 aprile 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150: a) promuove la comunicazione istituzionale delle proprie attivita' al fine di garantire un qualificato rapporto di informazione e di partecipazione tra cittadini e istituzioni regionali; b) favorisce la piu' completa espressione delle esigenze e delle istanze della comunita' regionale, promuovendo il massimo pluralismo nell'accesso ai mezzi di informazione, la valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nel territorio regionale, nonche' la qualificazione degli operatori della comunicazione; c) istituisce il comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com.