(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n.15 dell'11 aprile 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Con  la  presente  legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai
sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai
sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150:
      a)   promuove  la  comunicazione  istituzionale  delle  proprie
attivita'   al   fine   di   garantire  un  qualificato  rapporto  di
informazione   e   di  partecipazione  tra  cittadini  e  istituzioni
regionali;
      b) favorisce  la  piu'  completa  espressione  delle esigenze e
delle  istanze  della  comunita'  regionale,  promuovendo  il massimo
pluralismo  nell'accesso  ai mezzi di informazione, la valorizzazione
delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nel
territorio regionale, nonche' la qualificazione degli operatori della
comunicazione;
      c) istituisce  il  comitato  regionale per le comunicazioni, di
seguito denominato Co.Re.Com.