(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 21 marzo 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il proprio decreto n. 095/Pres. del 22 marzo 2000, registrato alla corte dei conti il 27 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 146, con il quale e' stato approvato il "Regolamento per la concessione di contributi compensativi commisurati all'entita' dei versamenti effettuati a titolo di IRAP a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti che operano nell'ambito del territorio regionale in attuazione dell'Art. 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25"; Visto in particolare l'Art. 3, comma 3, di tale regolamento, il quale prescrive che i finanziamenti assegnati alle camere di commercio per l'erogazione dei contributi ed a fronte agli oneri di gestione vengano versati dalle camere stesse "... in apposita contabilita' speciale intruttifera, come previsto dall'Art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1984, n. 720."; Atteso che, a fronte delle richieste formulate dalle camere di commercio, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorto generale per le finanza delle pubbliche amministrazioni - Divisione I, con nota prot. n. 005936/D del 16 giugno 2000, ha negato l'accensione di una contabilita' speciale infruttifera, opinando l'assenza di presupposti normativi di legge per una siffatta operazione; Considerato che con nota prot. n. 7819/Rag/C/4.1.D6 del 13 luglio 2000 indirizzata al citato Ministero, la ragioneria generale, precisato che l'apertura di tale contabilita' speciale e' contenuta all'Art. 3, comma 3, del citato regolamento, aveva chiesto di aderire alla richiesta delle camere di commercio; Atteso che Ragioneria generale, con nota prot. n. 8742/Rag/C/4.1.D6 del 7 agosto 2000, aveva comunicato di aver appreso nelle vie brevi la decisione ministeriale di non accogliere la richiesta in questione e segnalava l'opportunita' di procedere all'abrogazione del piu' volte citato Art. 3, comma 3, del regolamento; Atteso che ai sensi del gia' citato Art. 1, comma 1, della legge n. 720/1984 le camere di commercio sono assoggettate in ogni caso all'obbligo di far affluire le assegnazioni alla contabilita' speciale infruttifera ordinaria, per cui appare congruo e sufficiente eliminare dal testo regolamentare il riferimento alla specificita' di tale contabilita'; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 296 del 2 febbraio 2001; Decreta: 1. Al comma 3 dell'Art. 3 del "Regolamento per la concessione di contributi compensativi commisurati all'entita' dei versamenti effettuati a titolo di IRAP a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti che operano nell'ambito del territorio regionale in attuazione dell'Art. 7, commi da 1 a 8, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25", approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 095/Pres. del 22 marzo 2000, e' soppressa la parola "apposita". 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica al regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' inviato alla corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 19 febbraio 2001 ANTONIONE Registrato alla corte dei conti di Trieste il 5 marzo 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 83