(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 12 del 21 marzo 2001)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto   il  proprio  decreto  n.  095/Pres.  del  22 marzo  2000,
registrato  alla  corte  dei  conti il 27 aprile 2000, registro n. 1,
foglio n. 146, con il quale e' stato approvato il "Regolamento per la
concessione  di  contributi  compensativi commisurati all'entita' dei
versamenti  effettuati a titolo di IRAP a favore delle imprese minori
e  dei  liberi  professionisti che operano nell'ambito del territorio
regionale  in  attuazione  dell'Art.  7,  commi  da 1 a 8 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 25";
    Visto  in  particolare l'Art. 3, comma 3, di tale regolamento, il
quale   prescrive  che  i  finanziamenti  assegnati  alle  camere  di
commercio  per  l'erogazione dei contributi ed a fronte agli oneri di
gestione  vengano  versati  dalle  camere  stesse  "...  in  apposita
contabilita'   speciale  intruttifera,  come  previsto  dall'Art.  1,
comma 1, della legge 29 ottobre 1984, n. 720.";
    Atteso  che,  a  fronte delle richieste formulate dalle camere di
commercio,   il   Ministero   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione  economica  -  Dipartimento  della ragioneria generale
dello  Stato  -  Ispettorto  generale  per le finanza delle pubbliche
amministrazioni  -  Divisione  I,  con  nota  prot.  n.  005936/D del
16 giugno  2000,  ha negato l'accensione di una contabilita' speciale
infruttifera,  opinando  l'assenza  di presupposti normativi di legge
per una siffatta operazione;
    Considerato che con nota prot. n. 7819/Rag/C/4.1.D6 del 13 luglio
2000   indirizzata  al  citato  Ministero,  la  ragioneria  generale,
precisato  che  l'apertura di tale contabilita' speciale e' contenuta
all'Art. 3, comma 3, del citato regolamento, aveva chiesto di aderire
alla richiesta delle camere di commercio;
    Atteso    che    Ragioneria   generale,   con   nota   prot.   n.
8742/Rag/C/4.1.D6 del 7 agosto 2000, aveva comunicato di aver appreso
nelle  vie  brevi  la  decisione  ministeriale  di  non accogliere la
richiesta  in  questione  e  segnalava  l'opportunita'  di  procedere
all'abrogazione   del   piu'   volte  citato  Art.  3,  comma 3,  del
regolamento;
    Atteso  che ai sensi del gia' citato Art. 1, comma 1, della legge
n.  720/1984  le  camere  di commercio sono assoggettate in ogni caso
all'obbligo   di  far  affluire  le  assegnazioni  alla  contabilita'
speciale infruttifera ordinaria, per cui appare congruo e sufficiente
eliminare dal testo regolamentare il riferimento alla specificita' di
tale contabilita';
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 296 del
2 febbraio 2001;
                              Decreta:

    1.  Al comma 3 dell'Art. 3 del "Regolamento per la concessione di
contributi   compensativi   commisurati  all'entita'  dei  versamenti
effettuati  a  titolo  di  IRAP  a  favore delle imprese minori e dei
liberi   professionisti   che   operano  nell'ambito  del  territorio
regionale  in  attuazione  dell'Art.  7,  commi da 1 a 8, della legge
regionale  13 settembre  1999,  n.  25",  approvato  con  decreto del
presidente  della giunta regionale n. 095/Pres. del 22 marzo 2000, e'
soppressa la parola "apposita".
    2.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti, di osservare e fare
osservare  detta  disposizione  come  modifica  al  regolamento della
Regione.
    3.  Il presente decreto sara' inviato alla corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 19 febbraio 2001
                              ANTONIONE
Registrato alla corte dei conti di Trieste il 5 marzo 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 83