(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 13 del 28 marzo 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  il  regolamento (CE) 1493/1999 del consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed
in particolare il titolo II, capo III, inerente la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti;
    Visto   il  regolamento  (CE)  1227/2000  della  commissione  del
31 maggio   2000,   che  stabilisce  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (CE) 1493/1999;
    Visto   il  regolamento  (CE)  2729/2000  della  commissione  del
14 dicembre  2000,  recante modalita' di applicazione per i controlli
nel settore vitivinicolo;
    Considerato  che  il  comma 4 dell'Art. 11 del citato regolamento
(CE)    1493/1999   limita   l'applicazione   del   regime   per   la
ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle sole regioni per le
quali  sia  stato compilato l'inventario del potenziale produttivo, a
norma dell'Art. 16 dello stesso regolamento;
    Viste   le   deliberazioni   della   giunta   regionale  n.  2025
dell'11 luglio  2000  e  n.  2463  dell'8 agosto 2000 con le quali la
Regione Friuli-Venezia Giulia ha provveduto ad elaborare l'inventario
del  potenziale  produttivo  nel settore viticolo regionale dal quale
risulta  che  la  superficie viticola regionale riferita al 31 agosto
1999 e' pari ad ettari 19.497,75 di cui ettari 13.919,76 a V.Q.P.R.D.
ed  ettari 5.577,99  destinati  al  vini da tavola (compresi i vini a
I.G.T.);
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  27 luglio  2000  che stabilisce le norme di attuazione del
regolamento  (CE)  del  consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE)
della  commissione  n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune
del  mercato  vitivinicolo  ed  in  particolare l'Art. 7, comma 1, il
quale  precisa  che  spetta  alla  Regione  fissare le procedure e le
disposizioni per la predisposizione, l'approvazione, la realizzazione
ed   il   controllo   della   corretta   esecuzione   dei   piani  di
ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti  in conformita' alla
normativa comunitaria;
    Visto il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre
2000,  n.  0438/Pres., registrato alla corte dei conti il 21 dicembre
2000,  registro  n.  1,  foglio  n. 61, concernente il regolamento di
attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione dei
regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale
produttivo viticolo;
    Vista  la relazione del 28 dicembre 2000 con la quale il servizio
produzioni   vegetali   della  direzione  regionale  dell'agricoltura
rappresenta la situazione della vitivinicoltura regionale in funzione
della  predisposizione  del  regolamento  di attuazione del regime di
sostegno   alla  ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti  in
applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000;
    Considerato   che   l'Art.   7,   comma 5,   del  citato  decreto
ministeriale  dispone  che  qualora  non sia la Regione a predisporre
piani   di   ristrutturazione  e  riconversione  spetti  alla  stessa
individuare  i  soggetti  e  gli  organismi  autorizzati a presentare
progetti  di  piani  nonche'  tutte  le  altre  indicazioni stabilite
dall'Art. 14 del regolamento (CE) n. 1227/2000;
    Vista  la nota prot. n. 1078 del 14 febbraio 2001 con la quale il
Ministero   delle   politiche   agricole   e  forestali  comunica  le
osservazioni  del  comitato  per la verifica di conformita' dei piani
regionali  di  ristrutturazione  e riconversione dei vigneti al piano
della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Ritenuto   di   precisare   che   il   regime  di  sostegno  alla
ristrutturazione  e  riconversione e' riservato esclusivamente a vini
V.Q.P.R.D. e I.G.T.;
    Ritenuto di stabilire che le domande di presentazione di progetti
di  piani  di  riconversione  e  ristrutturazione  vanno inoltrate al
servizio  delle  produzioni  vegetali  presso  la direzione regionale
dell'agricoltura che provvede, con decreto del direttore dello stesso
servizio,  alla formulazione della graduatoria delle domande istruite
con parere favorevole di ammissibilita';
    Considerato  che,  ai  sensi dell'Art. 13 del regolamento (CE) n.
1227/2000 i progetti di piani di ristrutturazione e riconversione dei
vigneti devono avere una validita' non superiore a cinque anni;
    Considerato che gli obiettivi principali dei progetti di piani di
ristrutturazione   e   riconversione   sono  quelli  di  adeguare  la
produzione   alle  esigenze  del  mercato  evitando  un  aumento  del
potenziale  produttivo  nonche'  di  ridurre  i  costi  di produzione
attraverso  una  progressiva  sostituzione  dei vigneti obsoleti, sia
sotto   l'aspetto  economico  che  tecnico,  con  altri  vigneti  che
consentano  di  ottenere  materia  prima  di  buona qualita' a prezzi
competitivi  e  remunerativi  per  il  viticoltore, attraverso azioni
volte   ad   incentivare   la  riconversione  varietale,  nonche'  il
reimpianto  dei  vigneti  con  razionali forme di allevamento e sesti
d'impianto  che  migliorino  la qualita' del prodotto e consentano la
meccanizzazione delle principali operazioni colturali;
    Ritenuto che, al fine di evitare aumenti del potenziale viticolo,
la  superficie  vitata  da ristrutturare e riconvertire sia correlata
alle  rese  medie  delle  superfici che hanno originato il diritto di
reimpianto  e  che,  pertanto, dev'essere prevista una corrispondente
diminuzione  di  superficie  da vitare nei casi di aumento delle rese
conseguito a seguito della ristrutturazione e riconversione;
    Ritenuto di determinare forfettariamente l'importo del contributo
concedibile  per  ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito
in  misura  tale  che detto importo sia comunque inferiore al 50% del
costo dell'impianto e del mancato reddito;
    Ritenuto  di  stabilire  che l'importo del contributo concedibile
per  la  ristrutturazione  e  riconversione  di  un ettaro di vigneto
situato  in  zona  pianeggiante sia pari a L. 13.000.000, elevabile a
L. 15.000.000  per  i  vigneti  situati  in zona collinare o carsica.
L'entita'  del  contributo  concedibile per ciascun ettaro di vigneto
sovrainnestato e', in ogni caso, pari a L. 5.000.000;
    Ritenuto  di  precisare  che  per  i  reimpianti realizzati prima
dell'estirpo  di  una equivalente superficie vitata il contributo per
ettaro e' ridotto di L. 1.000.000;
    Ritenuto  di  precisare  che,  per  i  reimpianti  realizzati con
diritti  in  portafoglio  derivanti da estirpi effettuati da un'altra
azienda situata nel territorio regionale, il contributo per ettaro e'
ridotto di L. 2.000.000;
    Ritenuto   di   precisare   che,   per  i  reimpianti  realizzati
utilizzando  diritti  in  portafoglio derivanti da estirpi effettuati
nella  propria  azienda  oppure acquistati da un'altra azienda avente
sede nel territorio regionale, il contributo per ettaro e' ridotto di
L. 1.000.000  in  quanto,  nel  caso di specie, l'azienda non subisce
perdite  di  reddito  in conseguenza dei lavori di ristrutturazione e
riconversione;
    Ritenuto  altresi'  di  precisare che i reimpianti realizzati con
diritti  in  portafoglio  acquistati  da  un'altra  azienda agricola,
avente  sede in territorio extraregionale, sono esclusi dal regime di
sostegno previsto dal presente regolamento;
    Ritenuto  di precisare che per zone collinari si intendono quelle
nelle quali l'acclivita' e' tale che per la realizzazione del vigneto
si  rende  necessaria  -  per  agevolare  le  operazioni  colturali -
l'esecuzione   di   particolari  sistemazioni  quali:  terrazzamenti,
gradoni o ciglionamenti;
    Vista  la  decisione  della commissione UE del 25 luglio 2000 che
fissa una ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro per un
determinato  numero  di  ettari  ai  fini  della  ristrutturazione  e
riconversione   dei  vigneti  nel  quadro  dei  regolamenti  (CE)  n.
1493/1999   e  n.  1227/2000  in  materia  di  potenziale  produttivo
viticolo;
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  33638  del  2 novembre 2000
recante  la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome delle
risorse   finanziarie   e  relativi  ettari  oggetto  del  regime  di
ristrutturazione  e  riconversione  di  cui  al  regolamento  (CE) n.
1493/1999, attuato con regolamento (CE) n. 1227/2000;
    Vista  la  nota  prot.  n.  1598 del 6 marzo 2001 con la quale il
Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha comunicato che il
comitato  istituito  ai  sensi  dell'Art. 7, paragrafo 4, del decreto
ministeriale  27 luglio  2000,  ha  ritenuto  conforme alla normativa
comunitaria il citato regolamento;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Sentito  il  parere  del comitato dipartimentale per le attivita'
economiche  e  produttive  che  si  e'  espresso favorevolmente nelle
sedute del 27 febbraio 2001 e del 9 marzo 2001;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 567 del
27 febbraio  2001 come modificata con successiva deliberazione n. 685
del 9 marzo 2001;
                              Decreta:

    E' approvato il "Regolamento di attuazione del regime di sostegno
alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei
regolamenti  (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000", nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 13 marzo 2001
                              ANTONIONE
Registrato alla corte del conti di Udine il 22 marzo 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 11