(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 28 marzo 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il regolamento (CE) 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare il titolo II, capo III, inerente la ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Visto il regolamento (CE) 1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) 1493/1999; Visto il regolamento (CE) 2729/2000 della commissione del 14 dicembre 2000, recante modalita' di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo; Considerato che il comma 4 dell'Art. 11 del citato regolamento (CE) 1493/1999 limita l'applicazione del regime per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle sole regioni per le quali sia stato compilato l'inventario del potenziale produttivo, a norma dell'Art. 16 dello stesso regolamento; Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 2025 dell'11 luglio 2000 e n. 2463 dell'8 agosto 2000 con le quali la Regione Friuli-Venezia Giulia ha provveduto ad elaborare l'inventario del potenziale produttivo nel settore viticolo regionale dal quale risulta che la superficie viticola regionale riferita al 31 agosto 1999 e' pari ad ettari 19.497,75 di cui ettari 13.919,76 a V.Q.P.R.D. ed ettari 5.577,99 destinati al vini da tavola (compresi i vini a I.G.T.); Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000 che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (CE) del consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'Art. 7, comma 1, il quale precisa che spetta alla Regione fissare le procedure e le disposizioni per la predisposizione, l'approvazione, la realizzazione ed il controllo della corretta esecuzione dei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformita' alla normativa comunitaria; Visto il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., registrato alla corte dei conti il 21 dicembre 2000, registro n. 1, foglio n. 61, concernente il regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo; Vista la relazione del 28 dicembre 2000 con la quale il servizio produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura rappresenta la situazione della vitivinicoltura regionale in funzione della predisposizione del regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000; Considerato che l'Art. 7, comma 5, del citato decreto ministeriale dispone che qualora non sia la Regione a predisporre piani di ristrutturazione e riconversione spetti alla stessa individuare i soggetti e gli organismi autorizzati a presentare progetti di piani nonche' tutte le altre indicazioni stabilite dall'Art. 14 del regolamento (CE) n. 1227/2000; Vista la nota prot. n. 1078 del 14 febbraio 2001 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica le osservazioni del comitato per la verifica di conformita' dei piani regionali di ristrutturazione e riconversione dei vigneti al piano della Regione Friuli-Venezia Giulia; Ritenuto di precisare che il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione e' riservato esclusivamente a vini V.Q.P.R.D. e I.G.T.; Ritenuto di stabilire che le domande di presentazione di progetti di piani di riconversione e ristrutturazione vanno inoltrate al servizio delle produzioni vegetali presso la direzione regionale dell'agricoltura che provvede, con decreto del direttore dello stesso servizio, alla formulazione della graduatoria delle domande istruite con parere favorevole di ammissibilita'; Considerato che, ai sensi dell'Art. 13 del regolamento (CE) n. 1227/2000 i progetti di piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono avere una validita' non superiore a cinque anni; Considerato che gli obiettivi principali dei progetti di piani di ristrutturazione e riconversione sono quelli di adeguare la produzione alle esigenze del mercato evitando un aumento del potenziale produttivo nonche' di ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti, sia sotto l'aspetto economico che tecnico, con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualita' a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore, attraverso azioni volte ad incentivare la riconversione varietale, nonche' il reimpianto dei vigneti con razionali forme di allevamento e sesti d'impianto che migliorino la qualita' del prodotto e consentano la meccanizzazione delle principali operazioni colturali; Ritenuto che, al fine di evitare aumenti del potenziale viticolo, la superficie vitata da ristrutturare e riconvertire sia correlata alle rese medie delle superfici che hanno originato il diritto di reimpianto e che, pertanto, dev'essere prevista una corrispondente diminuzione di superficie da vitare nei casi di aumento delle rese conseguito a seguito della ristrutturazione e riconversione; Ritenuto di determinare forfettariamente l'importo del contributo concedibile per ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito in misura tale che detto importo sia comunque inferiore al 50% del costo dell'impianto e del mancato reddito; Ritenuto di stabilire che l'importo del contributo concedibile per la ristrutturazione e riconversione di un ettaro di vigneto situato in zona pianeggiante sia pari a L. 13.000.000, elevabile a L. 15.000.000 per i vigneti situati in zona collinare o carsica. L'entita' del contributo concedibile per ciascun ettaro di vigneto sovrainnestato e', in ogni caso, pari a L. 5.000.000; Ritenuto di precisare che per i reimpianti realizzati prima dell'estirpo di una equivalente superficie vitata il contributo per ettaro e' ridotto di L. 1.000.000; Ritenuto di precisare che, per i reimpianti realizzati con diritti in portafoglio derivanti da estirpi effettuati da un'altra azienda situata nel territorio regionale, il contributo per ettaro e' ridotto di L. 2.000.000; Ritenuto di precisare che, per i reimpianti realizzati utilizzando diritti in portafoglio derivanti da estirpi effettuati nella propria azienda oppure acquistati da un'altra azienda avente sede nel territorio regionale, il contributo per ettaro e' ridotto di L. 1.000.000 in quanto, nel caso di specie, l'azienda non subisce perdite di reddito in conseguenza dei lavori di ristrutturazione e riconversione; Ritenuto altresi' di precisare che i reimpianti realizzati con diritti in portafoglio acquistati da un'altra azienda agricola, avente sede in territorio extraregionale, sono esclusi dal regime di sostegno previsto dal presente regolamento; Ritenuto di precisare che per zone collinari si intendono quelle nelle quali l'acclivita' e' tale che per la realizzazione del vigneto si rende necessaria - per agevolare le operazioni colturali - l'esecuzione di particolari sistemazioni quali: terrazzamenti, gradoni o ciglionamenti; Vista la decisione della commissione UE del 25 luglio 2000 che fissa una ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro per un determinato numero di ettari ai fini della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo; Visto il decreto ministeriale n. 33638 del 2 novembre 2000 recante la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome delle risorse finanziarie e relativi ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999, attuato con regolamento (CE) n. 1227/2000; Vista la nota prot. n. 1598 del 6 marzo 2001 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato che il comitato istituito ai sensi dell'Art. 7, paragrafo 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2000, ha ritenuto conforme alla normativa comunitaria il citato regolamento; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Sentito il parere del comitato dipartimentale per le attivita' economiche e produttive che si e' espresso favorevolmente nelle sedute del 27 febbraio 2001 e del 9 marzo 2001; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 567 del 27 febbraio 2001 come modificata con successiva deliberazione n. 685 del 9 marzo 2001; Decreta: E' approvato il "Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 13 marzo 2001 ANTONIONE Registrato alla corte del conti di Udine il 22 marzo 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 11