(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
    1.  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  sulla  base  di  quanto
stabilito  dall'art. 44 della Costituzione, dall'art. 4 dello Statuto
di  autonomia,  in  armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e
nazionali  e  in  applicazione  della  legge  31 gennaio 1994, n. 97,
promuove  la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico,
sociale  e culturale delle zone montane a beneficio delle popolazioni
residenti e delle attivita' economiche che vi si svolgono.
    2.  Ai  fini  della  attuazione  della presente legge, la Regione
considera  le  zone  montane  quale  parte  fondamentale  del proprio
patrimonio  storico,  culturale,  ambientale  e  socio-economico e ne
tiene  adeguato  conto  nella  propria  azione di programmazione e di
indirizzo.
    3.  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  favorisce  intese con le
Regioni  transfrontaliere  e con l'Unione europea e contribuisce alla
promozione  di  politiche comunitarie finalizzate allo sviluppo delle
Regioni dell'arco alpino.