Pubblicata al suppl. ord. nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 20 aprile 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge regionale: Art. 1. Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta 1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. 2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta. 3. Sono villaggi turistici gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. 4. Nei villaggi turistici e' consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purche' in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. 5. Sono campeggi gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. 6. Nei campeggi e' consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purche' in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. 7. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali e' consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi. 8. L'ente gestore puo' stabilire modalita' specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell'attivita' ricettiva. 9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan ormologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area con le dotazioni previste dal codice della strada. 10. In tali aree, la sosta e' consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. 11. I campeggi ed i villaggi turistici all'interno dei quali sono presenti strutture ricreative ed attrezzature sportive di carattere permanente e di costruzione non precaria, aventi estensione minima pari al trenta per cento della superficie totale, possono utilizzare in forma aggiuntiva la denominazione di centro vacanze.