Pubblicata  al  suppl.  ord.  nel  Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 16 del 20 aprile 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

La seguente legge regionale:
                               Art. 1.
   Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta

    1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione
unitaria,  aperti  al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate,
forniscono  alloggio  in propri allestimenti o mettono a disposizione
spazi  atti  ad  ospitare  clienti  muniti  di mezzi di pernottamento
autonomi e mobili.
    2.  Le  aziende  ricettive  all'aria  aperta,  in  relazione alle
caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono
in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta.
    3.  Sono  villaggi turistici gli esercizi attrezzati per la sosta
ed  il  soggiorno,  in  allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di
mezzi autonomi di pernottamento.
    4.  Nei  villaggi turistici e' consentita la presenza di piazzole
utilizzabili   da   clienti   forniti   di  propri  mezzi  mobili  di
pernottamento,  purche'  in  misura non superiore al trenta per cento
del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
    5.  Sono  campeggi  gli  esercizi  attrezzati  per la sosta ed il
soggiorno di turisti provvisti, di tende o di altri mezzi autonomi di
pernottamento.
    6.  Nei campeggi e' consentita la presenza di allestimenti minimi
utilizzabili  da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento,
purche'  in  misura  non  superiore  al  trenta  per cento del numero
complessivo delle piazzole autorizzate.
    7.  L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali e'
consentito   solo   se   compatibile  con  le  previsioni  dei  piani
territoriali di coordinamento dei parchi stessi.
    8.   L'ente   gestore  puo'  stabilire  modalita'  specifiche  da
osservare  per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento
dell'attivita' ricettiva.
    9.  Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla
sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan ormologati a norma
delle  disposizioni  vigenti,  realizzati  dal proprietario o gestore
dell'area con le dotazioni previste dal codice della strada.
    10.  In  tali aree, la sosta e' consentita per un periodo massimo
di quarantotto ore consecutive.
    11. I campeggi ed i villaggi turistici all'interno dei quali sono
presenti  strutture  ricreative ed attrezzature sportive di carattere
permanente  e  di  costruzione non precaria, aventi estensione minima
pari  al trenta per cento della superficie totale, possono utilizzare
in forma aggiuntiva la denominazione di centro vacanze.