(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del
                           18 aprile 2001)
                        IL CONSIGLO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.   L'art.   5  della  legge  regionale  18  marzo  1982,  n.  8
(Partecipazione  della  Regione  Piemonte  alla  Societa'  interporto
(S.I.TO.)  S.p.a.)  come  modificato  dalla legge regionale 31 luglio
1986, n. 32 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  5.  -  1.  La  Regione,  mediante  apposito  provvedimento
legislativo,  potra'  acquisire  direttamente  le aree necessarie per
l'intera   struttura   intermodale   di  Orbassano  e  provvedere  ai
finanziamenti  per  l'urbanizzazione  primaria,  ai sensi della legge
regionale   6  marzo  1980,  n.  11  (provvedimenti  a  favore  della
realizzazione  di infrastrutture per il trattamento delle merci e per
l'interscambio tra sistemi di trasporto).
    2.   La  Regione,  attraverso  i  propri  competenti  organi,  e'
autorizzata  a  cedere  alla  societa' interporto di Torino (S.I.TO.)
S.p.a.,  a  titolo  oneroso,  il  diritto  di  superfice  sulle aree,
acquisite  in  esecuzione della legge regionale n. 11/1980, su cui e'
previsto  che  insistano le opere pubbliche necessarie alla struttura
interportuale  di  Torino  -  Orbassano,  da realizzare anche con non
totale finanziamento pubblico.
    3.  La Regione e', altresi', autorizzata a cedere in proprio alla
S.I.TO. le altre aree, comprese nel progetto di cui all'art. 13 della
legge  regionale n. 11/1980 e nei progetti stralcio di cui all'art. 1
della  legge  regionale 21 marzo 1985, n. 26 (Attuazione art. 5 della
legge  regionale  n. 8/1982 e provvedimenti integrativi) e, comunque,
non  destinate  alla  realizzazione di opere pubbliche, in misura non
superiore   al  70  per  cento  del  totale  delle  aree  dell'intero
interporto: la cessione avverra' a titolo oneroso ed il corrispettivo
a   carico   della   S.I.TO.   -   che  dovra'  impegnarsi,  all'atto
dell'acquisizione,  a  garantirne una destinazione d'uso coerente con
le  funzioni dell'Interporto - sara' ragguagliato al valore effettivo
dei   terreni,  quale  riscuotera'  in  dipendenza  degli  interventi
realizzati dalla Regione.
    La  S.I.TO.,  intervenuta  la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita'  e urgenza ai sensi di legge, potra' acquistare, ove
possibile, direttamente dagli espropriandi le aree di cui al comma 2,
comprese  nei  progetti  di  cui  alla  legge  regionale n. 11/1980 e
comunque  non  destinate  alla  realizzazione  di opere pubbliche, in
misura non superiore a quella consentita al comma 3.
    5. La S.I.TO., nelle ipotesi di acquisti diretti, sara' tenuta ad
informare la Regione, inviando alla medesima notizie circa trattative
e  conclusioni  degli  acquisti  e  cio'  al  fine di permettere alla
Regione  medesima  di  addebitare  alla  S.I.TO.  le somme come sopra
definite, dedotte le spese di acquisizione delle aree.
    6.  La  S.I.TO.,  potra'  cedere  a terzi i diritti acquisiti, ai
sensi  del  comma  5,  nel  rispetto degli impegni assunti al momento
dell'acquisizione  ed  in conformita' agli stessi e solo a condizione
di   garantirne   - attraverso  idonee  clausole  contrattuali  -  la
destinazione d'uso coerente con le funzioni interne portuali.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 11 aprile 2001
                                GHIGO