(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 14 del 31 marzo 2001) REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Estensione e modifica di norme in materia di lavori socialmente utili 1. I soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi di cui all'Art. 4, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili, cosi' come disciplinato dall'Art. 4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in favore dei lavoratori utilizzati nei predetti interventi, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci. 2. I termini del 31 gennaio 2001 e del 31 marzo 2001, previsti dall'Art. 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, sono differiti, rispettivamente, al 30 aprile 2001 ed al 30 giugno 2001. 3. Il contributo di cui all'Art. 2, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, puo' essere concesso alle pubbliche amministrazioni, richiamate nell'Art. 2 della stessa legge, che promuovono l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all'Art. 4, commi 1 e 2, della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, attraverso l'affidamento dei servizi ai sensi dell'Art. 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Al comma 6, dell'Art. 4, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, la parola "prioritariamente" e' sostituita con la parola "esclusivamente". Le misure finalizzate alla fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili trovano, comunque, applicazione ai soggetti sospesi dalle attivita' socialmente utili ai sensi dell'Art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Per favorire la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili dei destinatari del regime transitorio, i soggetti promotori ed attuatori di attivita' socialmente utili possono utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a condizione che siano preventivamente indicati nel progetto formativo volto alla fuoriuscita.