(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 14 del
                           31 marzo 2001)
                REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Estensione e modifica di norme in materia di lavori socialmente utili
    1. I soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi di cui
all'Art.  4,  comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24,
possono  applicare  le disposizioni del regime transitorio dei lavori
socialmente  utili,  cosi' come disciplinato dall'Art. 4 della stessa
legge  regionale  26 novembre  2000,  n. 24, in favore dei lavoratori
utilizzati   nei   predetti  interventi,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie dei rispettivi bilanci.
    2.  I  termini  del 31 gennaio 2001 e del 31 marzo 2001, previsti
dall'Art.  5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24,
sono  differiti,  rispettivamente,  al 30 aprile 2001 ed al 30 giugno
2001.
    3.  Il  contributo  di  cui  all'Art.  2,  comma  3,  della legge
regionale   26 novembre  2000,  n.  24,  puo'  essere  concesso  alle
pubbliche amministrazioni, richiamate nell'Art. 2 della stessa legge,
che  promuovono  l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei
lavoratori  destinatari delle disposizioni di cui all'Art. 4, commi 1
e 2, della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, attraverso
l'affidamento dei servizi ai sensi dell'Art. 10, comma 3, del decreto
legislativo  1  dicembre  1997,  n.  468,  e  successive modifiche ed
integrazioni.
    4.  Al  comma  6,  dell'Art. 4, della legge regionale 26 novembre
2000, n. 24, la parola "prioritariamente" e' sostituita con la parola
"esclusivamente".  Le  misure finalizzate alla fuoriuscita dal bacino
dei  lavori  socialmente  utili  trovano,  comunque,  applicazione ai
soggetti sospesi dalle attivita' socialmente utili ai sensi dell'Art.
8  del  decreto  legislativo  1  dicembre  1997, n. 468, e successive
modifiche ed integrazioni.
    5.  Per favorire la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente
utili dei destinatari del regime transitorio, i soggetti promotori ed
attuatori  di  attivita'  socialmente  utili  possono  utilizzare per
l'assistenza   tecnica   e   formativa   organismi  di  comprovata  e
qualificata   competenza   nel   settore   a   condizione  che  siano
preventivamente   indicati   nel   progetto   formativo   volto  alla
fuoriuscita.