(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 9 del 16 marzo 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito oggettivo 1. La presente legge disciplina la formazione dei contratti per l'acquisizione di forniture e servizi il cui valore di stima, al netto di IVA, sia inferiore a quello previsto per l'applicazione delle normative europee. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle procedure contrattuali per forniture e servizi di importo pari o superiore a quello previsto dal comma 1, qualora disciplinino fattispecie non regolate da normative europee, ovvero, se regolate, non siano in contrasto con esse. 3. La presente legge si applica in caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi quando le forniture o i servizi assumono rilievo economico superiore al cinquanta per cento dell'importo globale. 4. Gli articoli 13, 14, 15, 26 e 33 della presente legge si applicano anche all'attivita' contrattuale relativa all'aggiudicazione di lavori.