(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 9 del
                           16 marzo 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Ambito  oggettivo      1.  La presente legge disciplina la formazione
dei contratti per l'acquisizione di forniture e servizi il cui valore
di  stima,  al  netto  di  IVA,  sia  inferiore a quello previsto per
l'applicazione delle normative europee.
    2.  Le  disposizioni della presente legge si applicano anche alle
procedure  contrattuali  per  forniture  e  servizi di importo pari o
superiore  a  quello  previsto  dal  comma  1,  qualora  disciplinino
fattispecie  non  regolate da normative europee, ovvero, se regolate,
non siano in contrasto con esse.
    3.  La  presente  legge  si  applica  in caso di appalti misti di
lavori,  forniture e servizi quando le forniture o i servizi assumono
rilievo  economico  superiore  al  cinquanta  per  cento dell'importo
globale.
    4.  Gli  articoli  13,  14,  15,  26 e 33 della presente legge si
applicano      anche      all'attivita'     contrattuale     relativa
all'aggiudicazione di lavori.