(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 2 aprile 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 1 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 1. Dopo il comma 3 dell'Art. 1 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui al comma 3 devono essere utilizzate solo da imprese o soggetti in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'Art. 2".