(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del
                           2 aprile 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Modifiche all'Art. 1 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74
    1.  Dopo  il comma 3 dell'Art. 1 della legge regionale 17 ottobre
1994, n. 74, e' aggiunto il seguente:
      "3-bis. Le apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di
cui al comma 3 devono essere utilizzate solo da imprese o soggetti in
possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'Art. 2".