(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 27 aprile 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 42 della legge regionale n. 26 del 2000 1. L'Art. 42 della legge regionale n. 26 del 2000 e' cosi' sostituito: "Art. 42 (Dotazione organica complessiva). - 1. La dotazione organica complessiva delle strutture regionali e' determinata in n. 3117 unita', di cui n. 260 dirigenti. 2. Le variazioni alla dotazione organica di cui al comma 1 sono approvate con legge regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; sono approvate con deliberazioni della Giunta regionale negli altri casi, tenuto conto di quanto disposto dall'Art. 6, comma 3, del decreto legislativo. 3. Con deliberazione della Giunta regionale e' determinata la ripartizione dei posti relativa alle singole categorie di cui alla contrattazione nazionale vigente, fermo restando, per quanto attiene il Consiglio regionale, quanto previsto dall'Art. 43, comma 1. Fino alla data di adozione di tale atto resta valida la dotazione organica vigente alla data di approvazione della presente legge. 4. Il personale assegnato alle strutture speciali di supporto del Presidente e dei componenti la Giunta regionale, del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonche' il personale assegnato alle strutture speciali di supporto dei gruppi consiliari, confluisce in uno specifico contingente preposto all'assistenza degli organi politici, non ricompreso nella dotazione organica complessiva."