(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del
                           27 aprile 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   Sostituzione dell'Art. 42 della legge regionale n. 26 del 2000
    1.  L'Art.  42  della  legge  regionale  n.  26 del 2000 e' cosi'
sostituito:
    "Art.  42  (Dotazione  organica  complessiva).  - 1. La dotazione
organica  complessiva  delle strutture regionali e' determinata in n.
3117 unita', di cui n. 260 dirigenti.
    2.  Le  variazioni alla dotazione organica di cui al comma 1 sono
approvate  con  legge  regionale, se a tali variazioni corrisponde un
aumento  di  spesa;  sono  approvate  con  deliberazioni della Giunta
regionale negli altri casi, tenuto conto di quanto disposto dall'Art.
6, comma 3, del decreto legislativo.
    3.  Con  deliberazione  della  Giunta regionale e' determinata la
ripartizione  dei  posti  relativa alle singole categorie di cui alla
contrattazione  nazionale vigente, fermo restando, per quanto attiene
il  Consiglio  regionale, quanto previsto dall'Art. 43, comma 1. Fino
alla data di adozione di tale atto resta valida la dotazione organica
vigente alla data di approvazione della presente legge.
    4. Il personale assegnato alle strutture speciali di supporto del
Presidente e dei componenti la Giunta regionale, del Presidente e dei
componenti  l'Ufficio  di Presidenza del Consiglio regionale, nonche'
il personale assegnato alle strutture speciali di supporto dei gruppi
consiliari,   confluisce   in   uno  specifico  contingente  preposto
all'assistenza  degli organi politici, non ricompreso nella dotazione
organica complessiva."