(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 15 del 4 maggio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
Regolamento di disciplina delle funzioni amministrative in materia di
                     persone giuridiche private
    1.  Nel  termine  di  trenta  giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge,  la Giunta regionale adotta apposito regolamento con
il  quale, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000,   n.   361   (Regolamento   recante  norme  per  la
semplificazione   dei   procedimenti  di  riconoscimento  di  persone
giuridiche  private  e  di  approvazione  delle  modifiche  dell'atto
costitutivo  e  dello  statuto),  emanato ai sensi dell'Art. 20 della
legge  15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
      a) disciplina  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  in
materia   di   persone  giuridiche  private,  delegate  alla  Regione
dall'Art.  14  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616 (Attuazione della delega di cui all'Art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382);
      b) istituisce il registro regionale delle persone giuridiche di
cui  all'Art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 361 del
2000 e detta le relative norme di organizzazione.