(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 4 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 5 della legge regionale n. 1/1998 1. L'Art. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Diffusione di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale). - 1. Allo scopo di diffondere tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale negli allevamenti agricoli delle specie di interesse zootecnico puo' essere concesso un contributo fino al quaranta per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di organici progetti volti a tale finalita', a favore dei soggetti di cui all'Art. 12. 2. I criteri per l'individuazione delle tecniche e dei metodi innovativi di cui al comma 1 e per la determinazione delle spese ammissibili nonche' delle modalita' per la presentazione delle richieste di contributo sono stabilite ai sensi dell'Art. 9.".