(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 15 del 4 maggio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
        Modifiche all'Art. 5 della legge regionale n. 1/1998
    1. L'Art. 5 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 5 (Diffusione di tecniche e metodi innovativi in materia di
riproduzione  animale).  -  1.  Allo  scopo  di diffondere tecniche e
metodi   innovativi   in   materia   di  riproduzione  animale  negli
allevamenti agricoli delle specie di interesse zootecnico puo' essere
concesso  un  contributo  fino  al  quaranta  per  cento  della spesa
ammissibile,  per  la realizzazione di organici progetti volti a tale
finalita', a favore dei soggetti di cui all'Art. 12.
    2.  I  criteri  per  l'individuazione delle tecniche e dei metodi
innovativi  di  cui  al  comma  1 e per la determinazione delle spese
ammissibili  nonche'  delle  modalita'  per  la  presentazione  delle
richieste di contributo sono stabilite ai sensi dell'Art. 9.".