(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 4 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 12 della legge regionale 3 marzo1999, n. 9 1. Il comma 4 dell'Art. 12 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 e' sostituito dal seguente: "4. Il Comune puo' affidare l'intera gestione delle fiere promozionali a consorzi, cooperative di operatori, associazioni di categoria od a singoli operatori in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali.". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. PASSALEVA (incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000) Firenze, 24 aprile 2001 La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2001 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 19 aprile 2001.