(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 15 del 4 maggio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
    Modifiche all'Art. 12 della legge regionale 3 marzo1999, n. 9
    1. Il comma 4 dell'Art. 12 della legge regionale 3 marzo 1999, n.
9 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Il  Comune  puo'  affidare  l'intera  gestione  delle  fiere
promozionali  a  consorzi,  cooperative di operatori, associazioni di
categoria  od  a  singoli operatori in possesso di adeguati requisiti
tecnico professionali.".
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
                              PASSALEVA
         (incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)
      Firenze, 24 aprile 2001
    La  presente  legge  e'  stata  approvata dal Consiglio regionale
nella  seduta  del  28 marzo 2001 ed e' stata vistata dal Commissario
del Governo il 19 aprile 2001.