(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del
                           28 marzo 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la
salute e il benessere dei cittadini, con la presente legge:
      a) promuove   iniziative   di   comunicazione   ed   educazione
alimentare  indirizzate  agli  utenti  dei  servizi  di  ristorazione
collettiva,   agli   operatori  delle  mense,  nonche'  al  personale
insegnante   delle   scuole,   finalizzate   alla   diffusione  e  al
potenziamento  delle  conoscenze  in  materia  di  alimentazione e di
prodotti agricoli biologici e di qualita';
      b) favorisce  il  consumo  di  prodotti agricoli biologici e di
qualita',   regolamentati   e  certificati  ai  sensi  della  vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale.
    2.  Le  iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono realizzate
dalle  istituzioni  pubbliche  titolari  dei  servizi di ristorazione
collettiva  tenendo  conto  delle raccomandazioni e delle linee guida
dell'Istituto  nazionale  di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
(INRAN)  e  della  Regione,  la quale, a tal fine, puo' avvalersi del
supporto   della   Agenzia   regionale   umbra   per  lo  sviluppo  e
l'innovazione  in agricoltura (ARUSIA). Le iniziative di cui al comma
1,  lettera a), sono altresi' realizzate nel rispetto delle identita'
culturali presenti nelle collettivita' multietniche.