(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 28 marzo 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute e il benessere dei cittadini, con la presente legge: a) promuove iniziative di comunicazione ed educazione alimentare indirizzate agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva, agli operatori delle mense, nonche' al personale insegnante delle scuole, finalizzate alla diffusione e al potenziamento delle conoscenze in materia di alimentazione e di prodotti agricoli biologici e di qualita'; b) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualita', regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. 2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono realizzate dalle istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e della Regione, la quale, a tal fine, puo' avvalersi del supporto della Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA). Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono altresi' realizzate nel rispetto delle identita' culturali presenti nelle collettivita' multietniche.