(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 35 del 17 aprile 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge regionale, individua, nelle materie relative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunita' montane ed alle autonomie funzionali. 2. Tali funzioni sono esercitate e conferite in conformita' ai principi stabiliti dall'Art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modifiche e integrazioni. 3. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione del principio di sussidiarieta'; conseguentemente tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettivita' ed il territorio regionale, sono conferite alle province, ai comuni, alle comunita' montane secondo le rispettive dimensioni territoriali associative ed organizzative. 4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 attengono, in particolare, ai seguenti ambiti: a) sviluppo economico ed attivita' produttive; b) territorio, ambiente ed infrastrutture; c) servizi alla persona e alla comunita'; d) polizia amministrativa. 5. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento di funzioni comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite. 6. Tutte le funzioni amministrative non espressamente conservate allo Stato dal decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunita' montane ed alle autonomie funzionali, secondo quanto disposto dalla presente legge.