(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 35 del
                           17 aprile 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.

                            O g g e t t o

    1. La presente legge regionale, individua, nelle materie relative
al  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112  "Conferimento  di
funzioni  e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed enti
locali,  in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e
successive  modifiche  e integrazioni, le funzioni amministrative che
richiedono  l'unitario  esercizio a livello regionale e disciplina il
conferimento  delle  rimanenti funzioni amministrative alle province,
ai comuni, alle comunita' montane ed alle autonomie funzionali.
    2.  Tali  funzioni  sono esercitate e conferite in conformita' ai
principi  stabiliti  dall'Art.  4  della  legge  15 marzo 1997, n. 59
"Delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e  per  la  semplificazione  amministrativa" e successive modifiche e
integrazioni  e  dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino
delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e
di delega agli enti locali" e successive modifiche e integrazioni.
    3.  Il  conferimento  delle funzioni di cui al comma 1 avviene in
applicazione  del principio di sussidiarieta'; conseguentemente tutte
le  funzioni  regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la
collettivita'   ed  il  territorio  regionale,  sono  conferite  alle
province,  ai  comuni,  alle  comunita' montane secondo le rispettive
dimensioni territoriali associative ed organizzative.
    4.  Le  funzioni  amministrative  di cui al comma 1 attengono, in
particolare, ai seguenti ambiti:
      a) sviluppo economico ed attivita' produttive;
      b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
      c) servizi alla persona e alla comunita';
      d) polizia amministrativa.
    5.  Salvo  diversa espressa disposizione della presente legge, il
conferimento   di   funzioni   comprende   anche   le   funzioni   di
organizzazione  e  le  attivita'  connesse  e  strumentali necessarie
all'esercizio delle funzioni conferite.
    6.  Tutte le funzioni amministrative non espressamente conservate
allo  Stato  dal  decreto  legislativo n. 112 del 1998, spettano alla
Regione,  alle  province,  ai  comuni, alle comunita' montane ed alle
autonomie funzionali, secondo quanto disposto dalla presente legge.