(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 3 novembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 1. L'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici), gia' modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 9, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Caratteristiche degli interventi ammessi a contributo). - 1. La coibentazione dei tetti e dei sottotetti e' ammissibile a contributo qualora l'intervento consenta un aumento della resistenza termica della superficie interessata almeno pari a 2,5 m2 0C/W. Ai fini della determinazione dell'aumento della resistenza termica sono presi in considerazione soltanto i materiali aventi esclusiva funzione isolante. 2. Sono considerati interventi di sostituzione dei serramenti esterni quelli che comportano l'installazione nei vani finestra o porta finestra prevalentemente vetrata di doppi vetri, tenuti in opera da nuovi telai, che consentano un aumento della resistenza termica della superficie interessata. 3. Per gli alberghi e per le unita' immobiliari destinate ad abitazione civile o rurale e' finanziata anche la sostituzione delle sole superfici vetrate, purche' i telai di supporto siano idonei ai fini della coibentazione termica dei locali. 4. Gli interventi indicati ai commi 2 e 3 devono interessare la totalita' dei locali, o come completamento o come integrale sostituzione riferita all'unita' immobiliare, abitabile o agibile, dotati di apertura verso l'esterno. 5. Gli edifici e le unita' immobiliari di cui all'Art. 1 devono avere ottenuto l'abitabilita' o l'agibilita' in data anteriore a quella dell'intervento. E' considerata equipollente all'abitabilita' l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). 6. Sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa e' stata emessa in data non anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda. 7. Nel caso degli alberghi, sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa e' stata emessa in data non anteriore a tre anni rispetto a quella di presentazione della domanda. 8. In via transitoria, sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa e' stata emessa successivamente al 31 dicembre 1995, purche' la presentazione della domanda sia effettuata entro il 31 dicembre 1999.". La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 29 ottobre 1999 VIERIN