(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 13 del 20 marzo 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo nel territorio regionale, la presente legge detta norme per la riforma dell'organizzazione turistica della Valle d'Aosta, in particolare per quanto concerne: a) la pianificazione, il coordinamento, il monitoraggio e la realizzazione di iniziative dirette alla promozione dell'offerta turistico-commerciale regionale nel suo complesso, tenuto conto che l'intero territorio della regione e' considerato turisticamente rilevante; b) la promozione di idonei strumenti di valorizzazione e commercializzazione dell' offerta turistico-commerciale regionale in tutte le sue componenti ed articolazioni; c) l'organizzazione, sul territorio regionale, di adeguati servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica.