(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                        13 del 20 marzo 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                         ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.   Allo  scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  del  turismo  nel
territorio  regionale,  la  presente legge detta norme per la riforma
dell'organizzazione turistica della Valle d'Aosta, in particolare per
quanto concerne:
      a) la  pianificazione,  il  coordinamento, il monitoraggio e la
realizzazione  di  iniziative  dirette  alla  promozione dell'offerta
turistico-commerciale  regionale  nel suo complesso, tenuto conto che
l'intero  territorio  della  regione  e'  considerato  turisticamente
rilevante;
      b) la  promozione  di  idonei  strumenti  di  valorizzazione  e
commercializzazione  dell' offerta turistico-commerciale regionale in
tutte le sue componenti ed articolazioni;
      c) l'organizzazione,  sul  territorio  regionale,  di  adeguati
servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica.