(Pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 13 giugno 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale del 15 maggio 2000, n. 1676; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'Art. 7 del secondo regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e' cosi' sostituito: "Art. 7 (Capacita' economica ai sensi dell'Art. 112 della legge). - 1. Agli effetti dell'Art. 112, comma 3, della legge ed ai fini del calcolo del canone di locazione, nel valutare la capacita' economica si considerano: a) tutti i redditi soggetti all'imposta sul reddito del locatario e delle persone con esso conviventi nell'abitazione; b) tutti i redditi del locatario e delle persone con esso conviventi nell'abitazione non soggetti all'imposta sul reddito, i quali sono a disposizione della famiglia in modo continuativo, ad eccezione dei redditi di cui al comma 2. 2. Agli effetti della determinazione della capacita' economica non si considerano: a) l'indennita' di accompagnamento di cui all'Art. 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46; b) l'assegno per assistenza a domicilio di cui all'Art. 21 della legge provinciale 18 agosto1988, n. 33; c) le borse di studio per studenti che sono destinate al finanziamento del sostentamento della vita al di fuori della famiglia; d) le pensioni di guerra; e) le rendite INAIL. 3. I redditi dei discendenti conviventi con il locatario, fiscalmente non a carico, sono considerati nella misura di due terzi. 4. Le somme versate a titolo di alimenti ai sensi dell'Art. 433 del codice civile in esecuzione della sentenza sono detratte dal reddito del locatario a condizione che i relativi versamenti siano documentati. Le somme percepite a titolo di alimenti si cumulano al reddito del locatario. 5. Dal reddito complessivo del locatario e delle persone con esso conviventi, determinato ai sensi dei commi 1, 3 e 4, fatta eccezione per i discendenti fiscalmente non a carico, sono detratte le seguenti quote di detrazione, rapportate all'anno a cui si riferisce il reddito complessivo: a) per il locatario il 50 per cento del minimo vitale per una persona singola, determinato ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del presidente della giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 2; b) per il coniuge o per il convivente more uxorio il 50 per cento del minimo vitale per una persona singola, determinato ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del presidente della giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 2; c) per ogni discendente fiscalmente a carico il 100 per cento del minimo vitale per una persona singola, determinato ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del presidente della giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 2; d) per ogni ulteriore persona convivente con il locatario il 30 per cento del minimo vitale per una persona singola, determinato ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del presidente della giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 2. 6. Qualora alla formazione dei redditi predetti concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, effettuata la detrazione delle quote di cui al comma 5, vengono considerati nella misura del 75 per cento. 7. Per i componenti il nucleo familiare che dispongano esclusivamente di redditi da lavoro autonomo, si considera comunque un reddito in misura non inferiore a quella risultante dall'applicazione del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria. 8. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, per la valutazione del reddito si applicano le disposizioni di cui all'Art. 12, commi 4, 5, 6 e 8, del primo regolamento di esecuzione. 9. Per l'anno 2000, ai fini della determinazione dei canoni dovuti, i redditi dei discendenti conviventi con il locatario, fiscalmente non a carico, sono considerati nella misura della meta'. Per i canoni dell'anno 2001, i menzionati redditi sono considerati nella misura del 60 per cento.".