(Pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 13 giugno 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

    Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale del 15 maggio
2000, n. 1676;

                                Emana
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
    1.  L'Art.  7  del  secondo  regolamento di esecuzione alla legge
provinciale   17 dicembre  1998,  n.  13,  ordinamento  dell'edilizia
abitativa  agevolata,  approvato  con  decreto  del  presidente della
giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e' cosi' sostituito:
    "Art. 7 (Capacita' economica ai sensi dell'Art. 112 della legge).
-  1. Agli effetti dell'Art. 112, comma 3, della legge ed ai fini del
calcolo  del canone di locazione, nel valutare la capacita' economica
si considerano:
      a) tutti   i  redditi  soggetti  all'imposta  sul  reddito  del
locatario e delle persone con esso conviventi nell'abitazione;
      b) tutti  i  redditi  del  locatario  e  delle persone con esso
conviventi  nell'abitazione  non  soggetti all'imposta sul reddito, i
quali  sono  a  disposizione  della famiglia in modo continuativo, ad
eccezione dei redditi di cui al comma 2.
    2.  Agli  effetti  della determinazione della capacita' economica
non si considerano:
      a) l'indennita'  di  accompagnamento  di  cui  all'Art. 3 della
legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46;
      b) l'assegno  per  assistenza  a  domicilio  di cui all'Art. 21
della legge provinciale 18 agosto1988, n. 33;
      c) le  borse  di  studio  per  studenti  che  sono destinate al
finanziamento   del  sostentamento  della  vita  al  di  fuori  della
famiglia;
      d) le pensioni di guerra;
      e) le rendite INAIL.
    3.  I  redditi  dei  discendenti  conviventi  con  il  locatario,
fiscalmente non a carico, sono considerati nella misura di due terzi.
    4.  Le  somme versate a titolo di alimenti ai sensi dell'Art. 433
del  codice  civile  in  esecuzione  della sentenza sono detratte dal
reddito  del  locatario  a condizione che i relativi versamenti siano
documentati.  Le  somme percepite a titolo di alimenti si cumulano al
reddito del locatario.
    5. Dal reddito complessivo del locatario e delle persone con esso
conviventi,  determinato ai sensi dei commi 1, 3 e 4, fatta eccezione
per i discendenti fiscalmente non a carico, sono detratte le seguenti
quote  di  detrazione,  rapportate  all'anno  a  cui  si riferisce il
reddito complessivo:
      a) per  il  locatario il 50 per cento del minimo vitale per una
persona  singola,  determinato ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera
a),  del  decreto  del presidente della giunta provinciale 1 febbraio
1991, n. 2;
      b) per  il  coniuge  o  per il convivente more uxorio il 50 per
cento del minimo vitale per una persona singola, determinato ai sensi
dell'Art.  6,  comma  1, lettera a), del decreto del presidente della
giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 2;
      c) per  ogni  discendente fiscalmente a carico il 100 per cento
del  minimo  vitale  per  una  persona  singola, determinato ai sensi
dell'Art.  6,  comma  1, lettera a), del decreto del presidente della
giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 2;
      d) per ogni ulteriore persona convivente con il locatario il 30
per  cento  del minimo vitale per una persona singola, determinato ai
sensi  dell'Art.  6,  comma 1, lettera a), del decreto del presidente
della giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 2.
    6.  Qualora  alla  formazione  dei  redditi  predetti  concorrano
redditi  da lavoro dipendente, questi, effettuata la detrazione delle
quote  di cui al comma 5, vengono considerati nella misura del 75 per
cento.
    7.   Per   i   componenti  il  nucleo  familiare  che  dispongano
esclusivamente  di  redditi da lavoro autonomo, si considera comunque
un   reddito   in   misura   non   inferiore   a   quella  risultante
dall'applicazione  del contratto collettivo vigente per la rispettiva
categoria.
    8.  Per  quanto  non disposto diversamente dal presente articolo,
per  la  valutazione  del reddito si applicano le disposizioni di cui
all'Art. 12, commi 4, 5, 6 e 8, del primo regolamento di esecuzione.
    9.  Per  l'anno  2000,  ai  fini  della determinazione dei canoni
dovuti,  i  redditi  dei  discendenti  conviventi  con  il locatario,
fiscalmente  non a carico, sono considerati nella misura della meta'.
Per  i  canoni  dell'anno 2001, i menzionati redditi sono considerati
nella misura del 60 per cento.".