(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 16 agosto 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2290 del 26 giugno 2000 Emana il seguente regolamento: Art. 1. Struttura del fondo provinciale 1. Il fondo provinciale di previdenza integrativa di cui all'Art. 30-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, e' gestito in termini di cassa con uno o piu' conti, per gli interventi di previdenza integrativa delegati dalla Regione. 2. La giunta provinciale puo' definire i conti a seconda delle esigenze in base a particolari modalita' di gestione. 3. Per ogni intervento legislativo regionale in materia previdenziale le cui funzioni amministrative sono delegate alla provincia, e' tenuta, ai fini della programmazione, della rendicontazione e del controllo, una distinta contabilita' dei movimenti di cassa per singole voci di entrata ed uscita ed evidenze patrimoniali. 4. Il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale puo' inoltre disporre ulteriori suddivisioni secondo le esigenze contabili.