(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 34 del 16 agosto 2000)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 2290 del
26 giugno 2000
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Struttura del fondo provinciale

    1. Il fondo provinciale di previdenza integrativa di cui all'Art.
30-bis  della  legge  provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive
modifiche,  e'  gestito in termini di cassa con uno o piu' conti, per
gli interventi di previdenza integrativa delegati dalla Regione.
    2.  La  giunta  provinciale puo' definire i conti a seconda delle
esigenze in base a particolari modalita' di gestione.
    3.   Per   ogni   intervento  legislativo  regionale  in  materia
previdenziale  le  cui  funzioni  amministrative  sono  delegate alla
provincia,   e'   tenuta,   ai   fini   della  programmazione,  della
rendicontazione  e  del  controllo,  una  distinta  contabilita'  dei
movimenti  di cassa per singole voci di entrata ed uscita ed evidenze
patrimoniali.
    4.  Il  direttore della ripartizione provinciale servizio sociale
puo'  inoltre  disporre  ulteriori  suddivisioni  secondo le esigenze
contabili.