(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 20 marzo 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 che all'Art. 42 reca "Modificazioni alla legge provinciale 20 giugno 1982 n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attivita' idrotermali); Visto il primo comma del predetto articolo a mente del quale: 1. Un'apposita sezione dell'elenco, previsto dall'Art. 6 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, e' dedicata alle erbe riconosciute di particolare validita' ed efficacia nella fitobalneoterapia; 2. Il riconoscimento della validita' terapeutica della fitobalneoterapia e' presupposto necessario per l'inserimento delle erbe nella predetta sezione dell'elenco e per l'eventuale accreditamento presso il servizio sanitario della provincia; 3. Con regolamento di esecuzione sono individuati i criteri e le modalita' per pervenire al riconoscimento della validita' terapeutica della fitobalneoterapia; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3545 di data 29 dicembre 2000, soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento di esecuzione di cui all'Art. 42, comma 1, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, concernente: "Definizione dei criteri e delle modalita' per il riconoscimento della validita' terapeutica della fitobalneoterapia"; Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale demanda al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento, Emana: Il regolamento concernente "Regolamento di esecuzione dell'Art. 6, della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (interventi per lo sviluppo delle attivita' idrotermali), recante criteri e modalita' per il riconoscimento della validita' terapeutica della fitobalneoterapia", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Regolamento di esecuzione dell'Art. 6 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attivita' idrotermali), recante: "Criteri e modalita' per il riconoscimento della validita' terapeutica della fitobalneoterapia".