(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 12 del 20 marzo 2001)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Vista  la  legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 che all'Art. 42
reca  "Modificazioni  alla  legge  provinciale  20 giugno  1982 n. 21
(Interventi per lo sviluppo delle attivita' idrotermali);
    Visto il primo comma del predetto articolo a mente del quale:
      1.  Un'apposita sezione dell'elenco, previsto dall'Art. 6 della
legge  provinciale  20 giugno  1983,  n.  21,  e'  dedicata alle erbe
riconosciute    di   particolare   validita'   ed   efficacia   nella
fitobalneoterapia;
      2.   Il   riconoscimento   della  validita'  terapeutica  della
fitobalneoterapia  e'  presupposto necessario per l'inserimento delle
erbe   nella   predetta   sezione   dell'elenco   e  per  l'eventuale
accreditamento presso il servizio sanitario della provincia;
      3.  Con  regolamento di esecuzione sono individuati i criteri e
le   modalita'   per  pervenire  al  riconoscimento  della  validita'
terapeutica della fitobalneoterapia;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 3545 di data
29 dicembre  2000, soggetta alla registrazione della Corte dei conti,
con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del
regolamento  di  esecuzione  di cui all'Art. 42, comma 1, della legge
provinciale  27 agosto  1999,  n.  3,  concernente:  "Definizione dei
criteri  e  delle  modalita'  per  il  riconoscimento della validita'
terapeutica della fitobalneoterapia";
    Visto  il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con
la  quale  la  giunta  provinciale demanda al presidente della giunta
provinciale l'emanazione del regolamento,
                               Emana:
    Il  regolamento  concernente "Regolamento di esecuzione dell'Art.
6,  della  legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (interventi per lo
sviluppo  delle  attivita'  idrotermali), recante criteri e modalita'
per    il    riconoscimento   della   validita'   terapeutica   della
fitobalneoterapia", allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
                               DELLAI
Regolamento   di  esecuzione  dell'Art.  6  della  legge  provinciale
20 giugno 1983,  n.  21  (Interventi  per lo sviluppo delle attivita'
idrotermali),  recante:  "Criteri  e  modalita' per il riconoscimento
della validita' terapeutica della fitobalneoterapia".