(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 15 del 10 aprile 2001)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 475 di data
9 marzo  2001, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti,
con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del
regolamento concernente "Modifica dell'Art. 7 del regolamento emanato
con  decreto del presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1998,
n.  26-98/legge  1998  concernente disposizioni in materia di accesso
all'impiego  presso  la  provincia  autonoma  di  Trento  relative al
personale  insegnante  della  formazione professionale e delle scuole
dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole ed istituti di
istruzione  elementare  e  secondaria,  modificato  con  decreto  del
presidente della giunta provinciale 8 novembre 1999, n. 16-15/legge e
con  decreto  del  presidente  della  giunta provinciale 18 settembre
2000, n. 23-41/legge".
    Visto  il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con
la  quale  la  giunta  provinciale demanda al presidente della giunta
provinciale l'emanazione del regolamento;
    Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia,
                               Emana:
    Il  seguente  regolamento  concernente: "Modifica dell'Art. 7 del
regolamento   emanato   con   decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale   14 ottobre   1998,   n.  26-98/legge  1998  concernente
"Disposizioni  in  materia di accesso all'impiego presso la provincia
autonoma  di Trento relative al personale insegnante della formazione
professionale  e  delle  scuole  dell'infanzia  ed  al  personale non
docente   delle   scuole  ed  istituti  di  istruzione  elementare  e
secondaria,  modificato  con  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale  8 novembre  1999,  n.  16-15/legge  e  con  decreto  del
presidente della giunta provinciale 18 settembre 2000, n. 23-41/legge
".
                               Art. 1.
Modifica   dell'Art.  7  del  decreto  del  presidente  della  giunta
             provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/legge
    Il  comma  2, dell'Art. 7 del decreto del presidente della giunta
provinciale  14 ottobre  1998, n. 26-98/legge, modificato con decreto
del   presidente   della   giunta  provinciale  8 novembre  1999,  n.
16-15/legge  e  con  decreto  del presidente della giunta provinciale
18 settembre 2000, n. 23-41/legge, e' sostituito dal seguente:
      "2.  Le graduatorie di cui al presente articolo hanno carattere
permanente e sono utili, in prima battuta, per la copertura dei posti
individuati  come  vacanti  e  disponibili nelle scuole e istituti di
istruzione   elementare   e   secondaria   della  provincia  fino  al
25 novembre  2001  ed, in prosieguo, per la copertura della meta' dei
posti  annualmente  individuati  come  vacanti e disponibili. L'altra
meta'  di posti annualmente individuati come vacanti e disponibili e'
coperta attraverso le procedure comuni di reclutamento e mobilita'".
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di
farlo osservare.
                               DELLAI
    Il   testo   del  regolamento  di  seguito  riportato  e'  quello
coordinato   risultante  dal  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale  18 settembre  2000,  n.  23-41/leg., come modificato dal
decreto  del  presidente  della  giunta provinciale 14 marzo 2001, n.
6-57/leg., di cui sopra.
Modifiche  al  regolamento  emanato  con decreto del presidente della
giunta  provinciale  14 ottobre 1998, n. 26-98/legge, rettificato con
decreto  del  presidente della giunta provinciale 5 novembre 1999, n.
16-15/legge,   concernente   "Disposizioni   in  materia  di  accesso
all'impiego  presso  la  provincia  autonoma  di  Trento  relative al
personale  insegnante  della  formazione professionale e della scuola
dell'infanzia  ed al personale non docente delle scuole e istituti di
istruzione elementare e secondaria".