(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 10 aprile 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 475 di data 9 marzo 2001, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente "Modifica dell'Art. 7 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/legge 1998 concernente disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 8 novembre 1999, n. 16-15/legge e con decreto del presidente della giunta provinciale 18 settembre 2000, n. 23-41/legge". Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale demanda al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento; Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia, Emana: Il seguente regolamento concernente: "Modifica dell'Art. 7 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/legge 1998 concernente "Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 8 novembre 1999, n. 16-15/legge e con decreto del presidente della giunta provinciale 18 settembre 2000, n. 23-41/legge ". Art. 1. Modifica dell'Art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/legge Il comma 2, dell'Art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/legge, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 8 novembre 1999, n. 16-15/legge e con decreto del presidente della giunta provinciale 18 settembre 2000, n. 23-41/legge, e' sostituito dal seguente: "2. Le graduatorie di cui al presente articolo hanno carattere permanente e sono utili, in prima battuta, per la copertura dei posti individuati come vacanti e disponibili nelle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia fino al 25 novembre 2001 ed, in prosieguo, per la copertura della meta' dei posti annualmente individuati come vacanti e disponibili. L'altra meta' di posti annualmente individuati come vacanti e disponibili e' coperta attraverso le procedure comuni di reclutamento e mobilita'". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. DELLAI Il testo del regolamento di seguito riportato e' quello coordinato risultante dal decreto del presidente della giunta provinciale 18 settembre 2000, n. 23-41/leg., come modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 14 marzo 2001, n. 6-57/leg., di cui sopra. Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/legge, rettificato con decreto del presidente della giunta provinciale 5 novembre 1999, n. 16-15/legge, concernente "Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e della scuola dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria".