(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 3 aprile 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'Art. 10, del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 528 di data 9 marzo 2001, avente ad oggetto "Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg. (Regolamento per l'esecuzione dell'Art. 10 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalita' di impiego dei combustibili aventi rilevanza al fini dell'inquinamento atmosferico)."; Decreta: Di approvare le modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg. (Regolamento per l'esecuzione dell'Art. 10 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalita' di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico), nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Art. 1. Modificazioni all'Art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg. 1. All'Art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: "Tuttavia l'uso del carbone e del coke metallurgico e' sempre consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano."; b) dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Negli impianti di cui all'Art. 2 e' altresi' consentito l'uso di emulsioni di acqua con i combustibili di cui al comma 1, lettere b), e) ed f), in osservanza delle disposizioni stabilite dal presente regolamento per i predetti combustibili e purche' le emulsioni rispondano alle caratteristiche indicate dalle norme statali. Limitatamente agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente comma, le soglie di potenzialita' di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte, rispettivamente, a 1,5 MW e 0,5 MW, ove siano utilizzate le precitate emulsioni di acqua con i combustibili di cui al comma 1, lettere e) e f).".