(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 14 del 3 aprile 2001)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

    Visto  l'Art.  10,  del  testo  unico  delle leggi provinciali in
materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
    Visto   il   decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale
10 novembre 1998, n. 31-103/Leg.;
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 528 di data
9 marzo  2001,  avente  ad  oggetto  "Modificazioni  al  decreto  del
presidente  della giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg.
(Regolamento per l'esecuzione dell'Art. 10 del T.U.L.P. in materia di
tutela  dell'ambiente dagli inquinamenti, recante la disciplina delle
caratteristiche  merceologiche  e  delle  modalita'  di  impiego  dei
combustibili    aventi    rilevanza    al    fini   dell'inquinamento
atmosferico).";
Decreta:      Di approvare le modificazioni al decreto del presidente
della   giunta   provinciale   10 novembre   1998,   n.   31-103/Leg.
(Regolamento per l'esecuzione dell'Art. 10 del T.U.L.P. in materia di
tutela  dell'ambiente dagli inquinamenti, recante la disciplina delle
caratteristiche  merceologiche  e  delle  modalita'  di  impiego  dei
combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico),
nel  testo  allegato  che  forma  parte  integrante e sostanziale del
presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
                               DELLAI
                               Art. 1.
    Modificazioni  all'Art. 3 del decreto del presidente della giunta
            provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg.

    1. All'Art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale
10 novembre   1998,   n.   31-103/Leg.  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      a) al  comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: "Tuttavia l'uso
del  carbone  e  del  coke  metallurgico  e'  sempre consentito negli
impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.";
      b) dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
      "4-bis. Negli impianti di cui all'Art. 2 e' altresi' consentito
l'uso  di  emulsioni  di  acqua con i combustibili di cui al comma 1,
lettere  b), e) ed f), in osservanza delle disposizioni stabilite dal
presente  regolamento  per  i  predetti  combustibili  e  purche'  le
emulsioni   rispondano  alle  caratteristiche  indicate  dalle  norme
statali.  Limitatamente  agli impianti esistenti alla data di entrata
in  vigore  del  presente comma, le soglie di potenzialita' di cui ai
commi  3  e  4  sono ridotte, rispettivamente, a 1,5 MW e 0,5 MW, ove
siano  utilizzate  le precitate emulsioni di acqua con i combustibili
di cui al comma 1, lettere e) e f).".